Focus: “Il CCNL e la verifica di equivalenza delle tutele”

L'Intervento del Decreto Correttivo sulle Tutele Lavoristiche nei Contratti Pubblici
Il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (noto come “Correttivo”) ha introdotto significative modifiche in materia di tutela lavoristica, con particolare riferimento al "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore" disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Le modifiche sono finalizzate a garantire maggiore certezza nella scelta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile e a tutelare in modo più efficace il personale impiegato negli appalti pubblici.

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Le Modifiche all’Articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici
Il Decreto Correttivo introduce una serie di innovazioni all’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici:
- Le stazioni appaltanti sono obbligate a specificare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali e nella decisione di contrarre.
- L’introduzione del comma 2-bis stabilisce che, qualora l’appalto comprenda prestazioni secondarie o accessorie superiori al 30% dell’attività totale e appartenenti alla stessa categoria di quelle principali, la stazione appaltante deve indicare il CCNL specifico per il personale impiegato in tali attività.
- La verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, dovrà seguire le modalità previste dall’art. 110 del Codice, che disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta, e le nuove disposizioni dell’Allegato I.01.
La Verifica di Equivalenza delle Tutele secondo il Nuovo Allegato I.01
L’Allegato I.01 disciplina i criteri per determinare il CCNL applicabile e definisce le modalità per attestare l’equivalenza delle tutele qualora l’operatore economico opti per un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.
Si distingue tra:
- Presunzione di equivalenza: applicabile quando il CCNL scelto dall’operatore è stato stipulato da organizzazioni datoriali diverse da quelle indicate dalla stazione appaltante, ma rientra comunque nella stessa categoria contrattuale.
- Verifica dell’equivalenza: necessaria quando il CCNL scelto dall’operatore è radicalmente differente da quello indicato dalla stazione appaltante, ovvero sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali diverse.
La verifica di equivalenza si basa su due criteri principali:
- Tutele economiche, valutate sulla base delle componenti fisse della retribuzione globale annua, che comprendono:
- Retribuzione tabellare annuale
- Indennità di contingenza
- Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)
- Mensilità aggiuntive
- Ulteriori eventuali indennità previste dal CCNL
- Lavoro supplementare e straordinario
- Periodo di prova e di preavviso
- Disciplina della malattia e dell’infortunio
- Monte ore dei permessi retribuiti
- Previdenza e sanità integrativa
L’equivalenza è soddisfatta se:
- Il valore economico complessivo del CCNL alternativo non è inferiore a quello indicato nel bando;
- Gli scostamenti sulle tutele normative risultano marginali.
Il Decreto Correttivo non definisce cosa si intenda per "scostamenti marginali", demandando al Ministero del Lavoro l’emanazione di specifiche linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore della normativa.
In attesa delle linee guida ministeriali, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un primo orientamento con la Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025. L’ANAC conferma la necessità di valutare congiuntamente tutele economiche e normative e propone un criterio di valutazione basato su 12 parametri normativi. In particolare:
- Uno scostamento su più di due parametri rispetto a quelli definiti dall’ANAC potrebbe essere sufficiente a determinare un giudizio di non equivalenza.
- L’applicazione di un CCNL con condizioni deteriori in più di due ambiti rispetto a quelli previsti dal contratto indicato nella lex specialis comporta il rigetto della dichiarazione di equivalenza.
Nel caso concreto esaminato dall’ANAC, la valutazione ha portato alla non equivalenza del CCNL ANISA rispetto al CCNL di riferimento, poiché risultava peggiorativo su sette parametri normativi.
In definitiva,le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo mirano a superare le difficoltà nella scelta del CCNL applicabile e nella verifica dell’equivalenza delle tutele, ponendo al centro la necessità di garantire condizioni omogenee ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici.
L’individuazione di parametri oggettivi per la verifica dell’equivalenza, specialmente per quanto riguarda le tutele economiche, rappresenta un passo avanti significativo. Tuttavia, la mancanza di criteri chiari per stabilire la marginalità degli scostamenti nelle tutele normative impone un’attesa per l’intervento ministeriale, che avrà il compito di chiarire il perimetro applicativo dell’istituto.
L’orientamento espresso dall’ANAC fornisce un primo riferimento operativo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ma la questione della marginalità degli scostamenti normativi rimane aperta e sarà cruciale per l’attuazione concreta delle nuove disposizioni.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/03/2025

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