Sulla natura standardizzata dei servizi e sull’alta intensità di manodopera

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Affidamento triennale del “Servizio di Esecuzione Corsi di Formazione” in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.

La ricorrente deduce l’illegittima applicazione alla procedura de qua del criterio del minor prezzo, in violazione dell’art. 108, comma 3, D.LGS. 36/2023 e dell’art. 41, comma 14, D.LGS. 36/2023, sostenendo che si tratterebbe di servizio non standardizzato e ad alta intensità di manodopera.

Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 18/11/2025, n. 3260 respinge il ricorso:

12.2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

a) Sulla natura standardizzata del servizio:

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, va qualificato servizio standardizzato “un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio”(Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 782; 12 febbraio 2020, n. 1063; 18 febbraio 2018, n. 1099; Cons. Stato, sez. III, 13 agosto 2018, n. 1609).

 
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Nella specie, l’attività richiesta all’aggiudicatario consiste nell’esecuzione di una prestazione, in parte di natura tecnico-gestionale ed in parte di natura intellettuale (docenza), avente ad oggetto l’esecuzione di attività che non richiedono tuttavia l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, contemplando, nella sostanza, l’esecuzione di compiti ripetitivi e standardizzati.

Secondo la definizione fornita dai dizionari, invero, il termine ‘standard’ viene attribuito ad un comportamento reso uguale ad un modello, privo di originalità.

Né può essere predicato che la prestazione ‘intellettuale’ per sua natura non può essere standardizzata, atteso che quando un servizio di natura intellettuale si caratterizza, come quello di specie, nell’esecuzione di attività dello stesso tenore, senza che si provveda alla elaborazione di soluzioni personalizzate, tale prestazione va ritenuta espressione di uno ‘standard’.

Ed invero, l’attività oggetto dell’appalto consiste nelle attività di progettazione, gestione ed esecuzione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro del personale autista/soccorritore, nel rispetto di parametri predeterminati dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara.

Si tratta, in buona sostanza, dell’esecuzione di attività ripetitive, che non richiedono l’elaborazione di soluzioni ad hoc, diverse caso per caso, e per loro natura devono essere rese, nello stesso modo, per ciascun utente del servizio.

Nello stesso tempo, gli atti di gara palesano l’esistenza di un elevato grado di dettaglio delle prestazioni le quali, anche per quanto attiene a quelle intellettuali, risultano comunque standardizzate e sostanzialmente routinarie, sussistendo una piena e previa definizione delle stesse nella legge di gara.

Come si ricava dal capitolato tecnico, infatti, risultano previamente e pienamente definiti sia i contenuti minimi dei corsi di formazione (cfr. art. 4), che le caratteristiche e le modalità di erogazione di questi, dei quali sono dettagliatamente indicati i luoghi, la durata, la metodologia didattica, le dotazioni tecniche, i materiali didattici etc.(cfr articoli 2 e 5); tutti elementi e condizioni che contribuiscono a limitare i margini di personalizzazione per il gestore, escludendo in sostanza la possibilità di significativi margini qualitativi del sevizio appaltato.

Analogamente deve dirsi per quanto attiene alla attività di rendicontazione dei piani formativi, da effettuarsi nel rispetto delle rigide procedure previste dalla normativa di settore, nonchè dalle prescrizioni del manuale Fon.Ar.Com., parte integrante della legge di gara, così da consentire alla SEUS di accedere ai finanziamenti del fondo interprofessionale.

Come affermato dalla giurisprudenza “la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa“, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.

Nel caso di specie, l’Amministrazione – per tutto quanto sopra esposto – ha legittimamente individuato nel criterio del maggior ribasso la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della procedura, considerata la natura standardizzata delle prestazioni e l’urgenza di garantire la formazione del personale dell’emergenza-urgenza nel rispetto dei termini previsti per l’erogazione del finanziamento regionale (cfr. C.d.S., sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706).

In conclusione, nonostante l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 introduca una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni, tutto ciò consente di concludere che il servizio in esame va annoverato tra quelli cd. di carattere standardizzato, per i quali può trovare applicazione il criterio del maggior ribasso ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Sui servizi ad alta intensità di manodopera:

Ad avviso del Collegio trova applicazione il diffuso orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza del precedente codice ma tuttora attuale, secondo cui i “costi della manodopera” – dei quali si impone ai concorrenti l’indicazione nell’offerta economica – sono solo i costi della manodopera “subordinata” ex art. 2094 c.c. e non anche dei lavoratori autonomi utilizzati dall’appaltatore (T.A.R. Puglia, Lecce, 2 novembre 2021, 1584; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; da ultimo richiamati anche da T.A.R. Sardegna 11 novembre 2024, n.794).

Ciò è chiaramente desumibile dal tenore letterale della previsione contenuta nell’art.108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che appunto si esprime in termini di “manodopera”, concetto che evoca la sottoposizione del prestatore dell’attività lavorativa alle direttive del datore/imprenditore, e dal dato sistematico offerto dalla lettura in combinato disposto con l’art. 2 co. 1 lett. e) All. 1.I d.lgs. n. 36/2023 che definisce ad alta intensità di manodopera i “i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’imposto complessivo dei corrispettivi”, e con l’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 che menziona espressamente come parametro di determinazione del costo medio del lavoro “i valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”, così lasciando intendere che il costo della manodopera, ed il concetto stesso di manodopera, debbano riferirsi solo ai rapporti di lavoro subordinato per la disciplina dei quali soltanto si applicano i CCNL (l’unica forma di lavoro, peraltro, in cui si può a rigore parlare di “datore” e non di “committente”, come nel caso del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.).

La restrizione al solo lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. si spiega, peraltro, alla luce della “ratio” della disciplina in parola, che è quella di assicurare non solo la serietà ed affidabilità dell’offerta (che è messa in discussione dall’indicazione di costi anomali) ma anche la tutela della posizione del prestatore di lavoro che, nell’ipotesi di subordinazione, è di debolezza economica e giuridica. Analoghe esigenze non si pongono, al contrario, per il lavoro autonomo, il quale si caratterizza ex art. 2222 c.c. per l’“assenza di un vincolo di subordinazione” e che, per tale ragione, è storicamente estraneo alla legislazione speciale in materia lavoristica, rimanendo assoggettato alla sola disciplina codicistica.

Nella fattispecie il costo riferito ai docenti esterni (lavoratori autonomi), come risulta dai chiarimenti resi in sede di giustificazione dalla aggiudicataria, ammonta a € 74.880,00, mentre il monte costi della manodopera subordinata è di € 69.112,91, che incide per il 33,97% sul costo complessivo del servizio offerto (€ 203.457,70); conseguentemente, per quanto sopra esposto, deve escludersi che il servizio in questione rientri tra quelli ad alta intensità di manodopera.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/11/2025 di Roberto Donati

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