FOCUS: “L’esclusione dalla gara per anomalia presuppone l’inattendibilità complessiva dell’offerta”
Premessa
Con la sentenza 7 ottobre 2025, n. 7819, la Sezione V del Consiglio di Stato è intervenuta su due profili di particolare rilievo nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici: da un lato, la natura onerosa del contratto di avvalimento e le condizioni di validità dell’avvalimento gratuito; dall’altro, la corretta delimitazione del giudizio di anomalia dell’offerta, incentrato sul parametro della complessiva attendibilità e serietà della proposta economica.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma ne offre un ulteriore affinamento sistematico, ribadendo principi che assumono rilievo operativo tanto per gli operatori economici quanto per le stazioni appaltanti.
La natura onerosa del contratto di avvalimento e il requisito dell’interesse patrimoniale
Il Consiglio di Stato, richiamando il consolidato indirizzo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A., 21 gennaio 2015, n. 35), ha ribadito che il contratto di avvalimento ha, di regola, natura onerosa.
La ratio di tale qualificazione risiede nel fatto che l’impresa ausiliaria, soggetto economico autonomo e potenzialmente idoneo a partecipare direttamente alla gara, non può ragionevolmente mettere a disposizione gratuitamente i propri requisiti e le proprie risorse, consentendo così all’ausiliata di accedere a un mercato dal quale essa stessa potrebbe trarre profitto.
La pronuncia sottolinea tuttavia che l’onerosità non costituisce un requisito indefettibile di validità del contratto. È infatti ammissibile un avvalimento gratuito, purché dal testo contrattuale emerga in modo chiaro e inequivoco l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, dell’ausiliario a prestare la propria collaborazione senza corrispettivo.
Tale interesse può consistere, ad esempio, in un vantaggio economico mediato, nella prospettiva di future collaborazioni, in un ritorno commerciale o reputazionale, oppure nella partecipazione indiretta ai risultati dell’appalto.
In mancanza di tale giustificazione, l’operazione si porrebbe in contrasto con il principio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, sancito dall’art. 1322, comma 2, c.c., e verrebbe meno il necessario controllo sulla liceità e sull’utilità sociale del contratto, che l’ordinamento impone proprio in funzione dell’interesse pubblico sotteso alla disciplina dell’avvalimento.
Il giudizio di anomalia dell’offerta e il principio dell’attendibilità complessiva
Sul secondo fronte, la sentenza riafferma con chiarezza che il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non è diretto a individuare singole e puntuali irregolarità o errori di calcolo, ma mira a verificare la complessiva serietà, sostenibilità e affidabilità dell’offerta economica in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.
Il giudizio deve quindi essere condotto in modo globale, valutando se, nel suo insieme, l’offerta presenti elementi tali da far dubitare della sua effettiva realizzabilità.
Non è sufficiente, pertanto, il riscontro di singole voci di prezzo giudicate sottostimate o di giustificazioni non perfettamente convincenti: ciò che rileva è l’inattendibilità complessiva dell’offerta, che deve risultare dimostrata in modo certo e motivato.
La Sezione V richiama in tal senso il precedente conforme (Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2025, n. 7077), ribadendo che l’esclusione per anomalia può essere disposta solo se vi sia prova della complessiva inaffidabilità dell’offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite e dalle verifiche tecniche operate dall’amministrazione.
In altri termini, il giudizio di anomalia non è un sindacato contabile, ma un apprezzamento tecnico-discrezionale volto a garantire che l’offerta sia, nel suo complesso, seria e realizzabile.
Considerazioni conclusive
La decisione in commento offre due rilevanti chiarimenti di sistema:
- sul piano contrattuale, riafferma la presunzione di onerosità del contratto di avvalimento, ammettendo la gratuità solo se sorretta da un interesse patrimoniale concreto e dimostrabile, a tutela della meritevolezza dell’operazione;
- sul piano procedurale, consolida l’orientamento secondo cui l’esclusione per anomalia deve fondarsi su un giudizio di inattendibilità complessiva, e non sulla rilevazione di singoli elementi isolati.
Tali principi contribuiscono a rafforzare il quadro di certezza e coerenza applicativa nella disciplina degli appalti pubblici, ponendo al centro la sostanza economica e funzionale delle operazioni, in coerenza con i valori di trasparenza, proporzionalità e buon andamento che permeano il Codice dei contratti pubblici.
A cura della Redazione di Tutto Gare PA del 19/11/2025

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