La terza classificata nella gara è portatrice di interesse all’aggiudicazione solo ove risultino fondate le censure proposte avverso la prima e la seconda classificata
È ormai ius receptum il principio secondo cui la terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara. Nel primo caso, l’interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l’aggiudicazione, nel secondo quello “indiretto” alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione.
Questo quanto ribadito dal Tar Lombardia.
La ricorrente, in quanto terza classificata nella gara, avrebbe potuto conseguire il soddisfacimento dell’interesse all’aggiudicazione solo ove fossero risultate fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata.
Ma Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/11/2021, n. 2528 respinge il ricorso:
Le considerazioni che precedono sono state efficacemente compendiate, in giurisprudenza, nei termini che seguono: «La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell’intera gara. Il principio costituisce espressione di quello più generale dell’interesse ad agire, indefettibile condizione dell’azione che nel processo amministrativo si collega alla «lesione della posizione giuridica del soggetto» e sussiste qualora sia individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. Alla luce di tali principi il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito» (TAR Puglia, Bari, II, 19 febbraio 2021 n. 308).
2.Tanto premesso, si procede con la disamina della posizione della prima classificata, …..
Le censure spese nei confronti dell’aggiudicataria, relative alla carenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 D.M. 22.1.2008 n. 37, sono destituite di fondamento, per le ragioni di seguito illustrate………..
3.Risulta dunque consolidata la posizione della ditta prima classificata.
La ricorrente, per conseguenza, viene a trovarsi nella condizione (meglio descritta al precedente punto 1) di non poter conseguire alcun effetto utile in virtù di un’eventuale pronuncia che dovesse accertare l’illegittimità dell’ammissione alla procedura della seconda graduata, …….. L’aggiudicazione non ne sarebbe infatti intaccata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/11/2021 di Roberto Donati
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