La difficoltà di formulare un’offerta competitiva non significa che la base d’asta sia incongrua!

Se le clausole della lex specialis non sono tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, significa che la base d’asta può essere considerata congrua. Un conto è una base d’asta non congrua, un altro è la mera difficoltà soggettiva di formulare un’offerta competitiva.

Questo il principio sancito da Tar Veneto, Sez. III, 18/ 02 /2020, n.169, nel respingere ricorso di impresa che aveva impugnato il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico della procedura per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario .

La ricorrente contestava specificamente la quantificazione della base economica di gara, a suo dire insufficiente ad assicurare la remuneratività e la sostenibilità economica dell’appalto.

Come detto, il Tar respinge il ricorso.

Nel settore degli appalti pubblici la giurisprudenza (Tar Veneto n. 1042/2017; Cons. St. n. 491/2015) ha chiarito che se, in linea generale e astratta, le clausole della legge di gara attinenti al prezzo posto a base d’asta possono annoverarsi tra le clausole cosiddette escludenti, in concreto occorre distinguere il caso in cui le predette clausole siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta (clausola escludente) dal casi in cui vi sia una mera difficoltà soggettiva, in capo alla singola ricorrente, di formulare un’offerta competitiva (clausola non escludente).

E’ stato, altresì, precisato che le valutazioni tecniche, incluse quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte ricorrente, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimostrano semplicemente l’impossibilità soltanto per l’attuale ricorrente, di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006).

Ciò posto, nel caso di specie, la determinazione dell’importo posto a base d’asta (pari ad euro 7.500.000 per un periodo di 36 mesi) non risulta manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria né fondata su manifesto travisamento dei fatti in quanto – come evidenziato dalla stazione appaltante nelle proprie difese – il costo complessivo del servizio messo a gara non può considerarsi una mera sommatoria dei costi del trasporto secondario sinora eseguito …..

L’appalto per cui è causa ha, invero, ad oggetto un servizio unificato e centralizzato, che presenta elementi di novità e diversità rispetto al trasporto sanitario secondario prima fornito ………………

Il servizio di trasporto messo a gara presenta elementi di novità e diversità rispetto a quello precedentemente erogato, sostiene il Tar, con un’unificazione del servizio e la centralizzazione della sua gestione ( con possibili vantaggi in termini di risparmi di spesa).

Già le valutazioni della ASL sono elementi sufficienti a giustificare la determinazione dell’importo a base d’asta compiuta dalla P.A. e, comunque, ne escludono la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

I conteggi e le simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte ricorrente non inficiano la legittimità degli atti di gara poiché muovono dall’erroneo presupposto di ritenere che i costi della gestione del servizio di trasporto unificato e centralizzato corrispondano alla sommatoria dei costi della gestione del servizio frammentata negli ambiti territoriali delle soppresse Ulss…., senza considerare i possibili benefici, in termini di riduzione dei costi, derivanti dalla (innovativa) centralizzazione e unificazione del servizio di trasporto sanitario.

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono sufficientemente determinate (risultano specificati sia il fabbisogno annuo presunto, stimato in 400.000 viaggi, che le eventuali prestazioni richiedibili in aumento o diminuzione rispetto ai valori stimati) e consentono la formulazione dell’offerta da parte dei potenziali aspiranti alla gestione del servizio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che le clausole della lex speciali impugnate dalla ricorrente non siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, evidenziando al più una mera difficoltà soggettiva, in capo all’odierna ricorrente, di formulare un’offerta competitiva, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/02/2020 – autore Roberto Donati

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