La coincidenza di valutazioni da parte dei commissari non è di per sé indice di illegittimità

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Non si può ritenere che la coincidenza di valutazioni per larga parte (856) da parte dei commissari sia di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. III, 10/02/2026, n. 1053, nell’accogliere l’appello:

14. Da questo angolo prospettico, ritiene il Collegio che la stazione appaltante abbia rispettato, in concreto, i principi fissati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione” (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 14 dicembre 2022, n. 16).

 
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La medesima decisione ha altresì fissato nel dettaglio i principi concernenti la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, stabilendo che è fisiologica e ammissibile la “discussione e del confronto, in quanto aventi una funzione arricchente, capace di mettere in relazione dialettica competenze e professionalità diverse, potendo giungere tale confronto a mettere a fuoco la bontà complessiva delle singole opzioni e prefigurando, secondo le varie angolazioni, le informazioni presupposto di valutazione delle caratteristiche-parametri che giustificano, per così dire in senso assoluto, queste varie opinioni”, restando tuttavia “fermo il principio che il commissario deve esprimere il grado di preferenza o i coefficienti numerici in base al proprio personale convincimento, senza che la discussione collegiale precostituisca ex ante il contenuto e persino la graduazione delle singole, molteplici, preferenze.

Nella stessa direttrice si è sviluppata la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede motivi per discostarsi, secondo cui “il fatto – oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione – che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.” (Consiglio di Stato, sezione III, 10 febbraio 2025, n. 1012, che richiama Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).

Più nel dettaglio, è stato stabilito che “la necessità di superare le posizioni individuali attraverso la loro sintesi mediante un giudizio unitario costituisce la caratteristica propria del procedimento decisionale di tipo collegiale, senza che le diverse modalità attuative del suo principio animatore – a seconda, cioè, che consistano nel confronto tra i commissari collocato a monte dell’assegnazione dei coefficienti individuali ovvero nella successiva trasformazione aritmetica dei coefficienti assegnati isolatamente – ne alterino il funzionamento di fondo o la finalità ad esso sottesa”, atteso che “il criterio della media dei coefficienti individuali è previsto dalla lex specialis quale meccanismo di sintesi dei giudizi dei commissari di tipo meramente eventuale, nell’ipotesi in cui la dialettica collegiale non abbia consentito l’armonizzazione dei giudizi individuali e dei relativi coefficienti, senza che la sua effettiva applicazione, in ragione della uniformità degli stessi scaturente dal preventivo confronto collegiale, possa essere addotta ad indice patologico di formazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

Né si può ritenere che la coincidenza di valutazioni per larga parte (856) da parte dei commissari sia di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara, proprio perché “la mancanza della “fase di valutazione autonoma”… non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico “a ritroso”, dal risultato uniforme (all’interno della Commissione di gara) della valutazione delle offerte, non essendo questo univocamente indicativo, per quanto fin qui detto, del fatto che i coefficienti attribuiti non siano espressivi dell’opinione maturata da ciascun componente della medesima Commissione, sebbene all’esito del confronto interno al collegio” (Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).

Nella medesima prospettiva, atteso che risulta che la Commissione si sia mossa nel rispetto delle regole di gara applicando il criterio dei coefficienti individuali e procedendo successivamente al meccanismo di sintesi dei giudizi quando i giudizi individuali e i relativi coefficienti non sono risultati coincidenti, non sarebbe logico imporre ai commissari l’obbligo di esplicitare la differenziazione delle loro valutazioni quando queste convergono, anche perché – e il rilievo non è di poco momento – nel caso di specie la ricorrente in primo grado non ha mosso contestazioni di merito.

15. In conclusione, l’appello principale è fondato e va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/02/2026 di Roberto Donati

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