Il requisito di idoneità professionale va verificato tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non già anche delle attività comunque incluse nell’oggetto sociale
La ricorrente lamenta la mancanza, nella società risultata aggiudicataria, del requisito dell’idoneità professionale dell’iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti all’oggetto del contratto. Sostiene, in particolare, l’insufficienza in rapporto tra il capitolato speciale di appalto e il certificato camerale dell’aggiudicataria, che dimostrerebbe l’inidoneità professionale della controinteressata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 09/02/2026, n. 179 accoglie il ricorso:
6.- Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
7.- L’articolo 6 del disciplinare di gara, nel regolamentare i requisiti di ordine speciale e i mezzi di prova stabilisce, al punto 6.1 che i concorrenti devono possedere a pena di esclusione “il requisito della iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.” Siffatta previsione integra gli estremi di un vero e proprio requisito di idoneità professionale il cui necessario possesso da parte dell’operatore economico mira ad assicurare che la gara di appalto venga aggiudicata a soggetto in grado di eseguire in maniera appropriata e cioè a regola d’arte la commessa pubblica. Correttamente la società ricorrente, soffermandosi sulla prova del requisito in argomento, sostiene che essa non può ricavarsi dall’oggetto sociale dell’impresa, come ritiene invece la controinteressata, dovendosi compiere al contrario un’indagine in ordine all’attività effettivamente svolta dall’impresa in coerenza con un criterio sostanziale di verifica. Il Collegio aderisce a questa impostazione per la necessità che la stazione appaltante scelga sempre il miglior contraente il che implica, in primo luogo, la selezione tra operatori economici in possesso di adeguata professionalità in relazione all’oggetto dell’appalto. Nel caso in esame, il confronto tra l’articolo 7 del capitolato speciale di appalto, atto idoneo a integrare la lex specialis di gara e il certificato camerale prodotto dalla XXX s.r.l.s. dimostra inequivocabilmente l’incoerenza tra l’attività prevalente svolta dall’aggiudicataria e le prestazioni che l’appaltatore è tenuto a eseguire in caso di aggiudicazione della gara. Mentre, infatti, il certificato camerale della società controinteressata riporta, come attività prevalente, la « [i]nstallazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, idrici sanitari compresa la manutenzione e la riparazione inclusi gli impianti posti al servizio degli edifici » e come attività secondaria la «[i]nstallazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l’installazione all’interno degli edifici disciplinata dal DM n. 37/2008). Progettazione, produzione e commercializzazione di altri componenti elettrici», l’oggetto del contratto d’appalto d’interesse è costituito dai servizi cimiteriali e, in specie, questi consistono nelle attività descritte nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto: «Scarico, carico salma, arti, aborti, urne, cassette in zinco»; «Inumazione defunti adulti e minori […]»; «Tumulazione feretri, ceneri, resti mortali, feti […]»; «Tumulazione in cellette per resti mortali/urne cinerarie/feti […]»; «Esumazione ordinaria finalizzata alla raccolta resti mortali […]»; «Esumazioni e ricongiungimento arco con salma […]»; «Esumazioni richieste d’ufficio (in caso di disinteresse dei parenti)»; «Esumazione straordinaria defunti […]»; «Estumazione (ipotesi salma mineralizzata) per traslazione feretri, feti, resti mortali, urne cinerarie […]»; «Estumulazione ordinaria finalizzata alla raccolta resti mortali […]»; « Traslazione salma (ipotesi di perdita di percolato) […] »; « Traslazione feretri, feti, resti mortali, urne cinerarie in altri Comuni […] »; « Traslazione salma ordinaria »; «Traslazione salma (ipotesi igienico-sanitaria) »; « Risanamento tombe […] »; «Assistenza autopsia »; « Prelievo salma deceduta per causa accidentale ed eventuale accertamento necroscopico » e « servizio di portierato ». Il mero confronto letterale tra le attività prevalente e secondaria della xxx srl risultanti dal certificato camerale e le attività oggetto del contratto d’appalto dimostra la totale estraneità delle prime rispetto alle seconde: la xxx srl non possiede il requisito di idoneità professionale perché non svolge alcuna attività riconducibile ai servizi cimiteriali oggetto della gara in questione.
Non è sufficiente, come sostiene la difesa del controinteressato, che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale perché quest’ultimo individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge. Il requisito di idoneità professionale va verificato tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non già anche delle attività comunque incluse nell’oggetto sociale e ciò in quanto solo per le prime c’è la certezza che siano concretamente esercitate dall’impresa, mentre le seconde, pur inserite nell’oggetto sociale, non c’è certezza che siano state mai svolte.
8.- L’ordine di idee appena esposto riceve avallo dall’insegnamento giurisprudenziale in forza del quale «l’iscrizione camerale dell’operatore relativamente alle attività inerenti all’oggetto dell’appalto costituisce un requisito di idoneità professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5257/2019; Id., Sez.
III, n. 5170/2017), che, imponendo una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del singolo appalto (di recente, Cons. Stato, Sez. V, nn. 6131/2022, 4474/2022 e 3495/2022), risulta finalizzato a filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 508/2021 e 2176/2018) […] La medesima giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che detta congruenza deve essere verificata unicamente sulla base del confronto tra le risultanze descrittive del certificato camerale – ove vengono indicate l’attività prevalente e quella secondaria dell’ente – e l’oggetto del contratto di appalto di volta in volta considerato (cfr. Consiglio di Stato, nn. 1307/2023, 6431/2019 e 5257/2019), senza assegnare, pertanto, alcuna rilevanza ad ulteriori elementi, quali il possesso di un determinato Codice Ateco da parte dell’operatore (Consiglio di Stato, n. 7846/2019), l’eventuale episodica precedente esecuzione delle medesime attività oggetto di affidamento ad opera della partecipante (si veda Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8101/2023), ovvero l’indicazione di tali attività nell’oggetto sociale della stessa, atteso che l’attività rilevante ad integrare il requisito dell’idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2023; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n.2818/2022, nonché Id., Sez. V, nn. 5620/2023 e 657/2023), mentre l’oggetto sociale esprime soltanto la misura della capacità di agire del soggetto partecipante, indicando i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la società potrebbe in astratto operare, elencandone tutti i possibili indirizzi operativi (in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato, nn. 11150/2023, 7846/2019, 2176/2018 e, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2024, n. 945) » (TAR Campania, Salerno, I, 1.10.2024 n. 1765).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/02/2026 di Roberto Donati

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