La prelazione nel project financing è finita: cosa cambia davvero
Con la sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha di fatto smantellato uno dei cardini storici del project financing italiano: il diritto di prelazione del promotore è illegittimo perché viola la parità di trattamento e distorce la concorrenza.
Il caso concreto (che fa scuola)
Tutto nasce da una gara del Comune di Milano per servizi igienici pubblici automatizzati e impianti pubblicitari (oltre 34 milioni €).
- Un operatore presenta il progetto come promotore
- Un concorrente vince la gara con l’offerta migliore
- Il promotore esercita la prelazione, si allinea al prezzo vincente e “scavalca” l’aggiudicatario
Il ricorso passa dal TAR Lombardia al Consiglio di Stato, che rimette la questione ai giudici europei.
Risultato: meccanismo bocciato.
Perché la prelazione è incompatibile con il diritto UE
La Corte è netta:
Violazione della parità di trattamento
Il promotore:
° vede le offerte altrui
°poi modifica la propria
Nessun altro concorrente può farlo → vantaggio competitivo indebito.
Concorrenza falsata
Se chi arriva secondo può comunque vincere copiando il primo:
°cala l’incentivo a fare l’offerta migliore
°la gara perde significato competitivo
Ostacolo al mercato europeo
La prelazione può scoraggiare operatori esteri → restrizione alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).
La “flessibilità” procedurale non salva il sistema
Anche se la direttiva concessioni lascia margini agli Stati, non si può derogare ai principi base: trasparenza e par condicio.
Effetti immediati sul sistema italiano
Il colpo non riguarda solo il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016).
Anche il nuovo (D.Lgs. 36/2023) replica lo stesso schema → stessa incompatibilità.
In pratica:
°le amministrazioni devono disapplicare la prelazione nelle concessioni sopra soglia UE
*le gare in corso sono esposte a contenziosi
°le aggiudicazioni già fatte con prelazione possono essere contestate
È un cambio strutturale, non tecnico.
Cosa resta del project financing?
La finanza di progetto non scompare, ma va ripensata senza privilegi.
Soluzioni più “UE-compliant”:
°rimborso integrale dei costi di progettazione al promotore non vincitore
°criteri premiali oggettivi (innovazione, sostenibilità, qualità tecnica)
°gara bifasica senza corsie preferenziali
°dialogo competitivo
°progettazione a carico dell’amministrazione
Incentivi sì, ma uguali per tutti.
In una frase
La Corte manda un messaggio chiarissimo:
l’iniziativa privata non può tradursi in vantaggi esclusivi.
La logica passa da:
“chi propone ha la precedenza”
a:
“vince solo l’offerta migliore, alle stesse condizioni per tutti”.
La prelazione, così come la conoscevamo, è ormai archivio.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/02/2026

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