MIT: Criterio della rotazione appalto di servizi sotto soglia comunitaria

rot2.jpg

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 05/02/2025 n. 3962 ha risposto al seguente quesito:

Nell'individuare l'affidatario di un appalto di servizi di importo inferiore ad €40.000 nel 2023 abbiamo proceduto con Indagine di mercato pubblicata in Piattaforma Sintel, Albo pretorio, Osservatorio Regionale, Internet comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni. A predetta indagine aveva partecipato una sola ditta a cui abbiamo inoltrato lettera di invito in Piattaforma Sintel e quindi aggiudicato la gara. Oggi predetto affidamento è in scadenza, possiamo procedere ad affidamento diretto a favore dell'uscente essendo quest'ultimo stato individuato nel 2023 mediante indagine di mercato aperta a tutti? Oppure dobbiamo esperire indagine di mercato escludendo l'uscente?

 
Osservatorio Appalti Innovativi

Osservatorio di Studio Amica

Un punto di riferimento per dati, trend e analisi su appalti innovativi e processi di digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.

Scopri di più

Risposta aggiornata        

Come noto, il comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36 del 2023 stabilisce il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Ai sensi del comma 4 del citato art. 49 sono ammesse delle deroghe a tale principio ma in casi debitamente motivati, con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, ma tali circostanze non si ravvisano nel caso di specie, non potendo escludersi che, rispetto all’indagine di mercato avviata nel 2023 sia, ad oggi, esclusa l'esistenza di alternative sul mercato. Né in relazione alla fattispecie presa in esame, può essere utilmente invocato il disposto del comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36 cit., in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza, “tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, ossia per le procedure negoziate senza bando”, ma non agli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo (cfr. Tar Lecce sent. n. 138 del 2025 che richiama sul punto TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738). Alla luce di quanto sopra non è possibile procedere all’affidamento diretto a favore dell'operatore uscente individuato nel 2023 mediante un’indagine di mercato aperta a tutti, a meno che la stazione appaltante non dimostri e motivi l’attuale insussistenza di alternative sul mercato e la qualità della precedente prestazione resa, ai sensi del comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 11/02/2026

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora

 


Loading...