Il valore del fatturato medio nel triennio non è il fatturato minimo annuo!
Puntualizzazione opportuna del Consiglio di Stato su una vicenda nella quale, appunto, era previsto quale requisito di partecipazione il valore del fatturato medio nel triennio ( che è ben diverso dal fatturato minimo annuo).
L’appellante ( capogruppo di RTI ) si è vista annullare aggiudicazione e contratto dalla Sentenza del Tar Veneto n. 1189 del 2018. Il Tar ha infatti accolto il ricorso della seconda classificata, che ha dedotto la carenza, in capo alla mandante del Rti appellante, dei requisiti di capacità economico-finanziaria concernenti il fatturato medio specifico e il costo medio del personale.
La mandante del Rti appellante dichiarava infatti, invece dei dati relativi al triennio 2015-2016-2017 indicati nel disciplinare di gara, quelli relativi al triennio 2014-2015-2016, specificando che i dati inerenti al 2017 “sono ancora provvisori”, atteso che il bilancio non era disponibile, in quanto non ancora approvato, né alla data di pubblicazione del bando (febbraio 2018), né al momento della presentazione dell’offerta (marzo 2018). Gli unici dati che potevano essere desumibili erano quelli degli esercizi disponibili in quel momento, cioè quelli del triennio 2014-2015-2016.
Nonostante da tali bilanci emergessero requisiti superiori a quelli richiesti dal disciplinare, il Tar ha accolto la censura della seconda classificata, ritenendo che l’omessa indicazione dei dati del bilancio di esercizio del 2017 integrasse in sé una violazione idonea a determinare l’esclusione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 29/ 11/ 2019, n.8168 ribalta la decisione del Tar ed accoglie l’appello.
Il Collegio non condivide le statuizioni della sentenza.
Invero, dalla mera lettura dell’art. 7 del disciplinare di gara è evidente che fosse richiesto ai concorrenti di comprovare il valore medio del fatturato nel triennio di riferimento (2015-16-17), e non un fatturato minimo per ciascuno dei tre anni richiesti.
La mancata dichiarazione per il 2017, peraltro dovuta ad un ritardo nell’approvazione del bilancio e perciò nell’incertezza dei relativi dati, non ha avuto alcun rilievo, atteso che, anche volendo tener conto delle sole annualità 2015 e 2016, (……….), e calcolando su quei soli importi il fatturato medio del triennio comprensivo del 2017, risultava comunque un valore largamente superiore al requisito richiesto in gara.
Risulta, dunque, evidente l’effettivo possesso (e in misura largamente eccedente la misura richiesta) del requisito di capacità economico-finanziaria, sia in capo al Rti xxx nel suo complesso, che in capo alla singola mandante yyy.
L’appello viene accolto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29.11.2019 - Scritto da Roberto Donati
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