Il consiglio di stato torna ad esprimersi sul giudizio di anomalia
Con la sentenza n. 5077 del 2 luglio 2021, il Consiglio di Stato è tornato a parlare di giudizio di anomalia, precisando come costituisca manifestazione del potere tecnico-discrezionale riservato alla PA e per tale motivo insindacabile a meno di “manifesta erroneità, irragionevolezza e/o inadeguatezza dell’istruttoria senza che possa essere sostituita alla verifica compiuta dall’Amministrazione un’autonoma valutazione di congruità delle offerte da parte del concorrente controinteressato o del giudice”.
Nel dispositivo i Giudici specificano inoltre come l’esame dell’offerta anomala non vada effettuato sulle singole voci bensì complessivamente, portando ad un giudizio complessivo in quanto “eventuali inesattezze o inadeguatezze di singole voci sarebbero irrilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara”.
Nella fattispecie, secondo i Giudici, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è dunque risultato “immune dai vizi denunciati e l’esito della verifica non presenta macroscopiche illogicità ed arbitrarietà”.
Il ricorso è stato, dunque, rigettato.
Autore: Redazione TuttoGare del 19/07/2021
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