Gare Telematiche, offerta in ritardo per malfunzionamento Sistema: regole
Il TAR Lecce, con la sentenza dell’08.11.2019 n. 1727, affronta un caso in cui la tardiva presentazione dell’offerta era riconducibile a un malfunzionamento ascrivibile al gestore del sistema. Ecco la decisione.
Gare Telematiche, offerta in ritardo per malfunzionamento Sistema. Ecco cosa ha deciso il Tar di Lecce.
Nel caso specifico, la piattaforma non ha funzionato e non è stata completata la procedura di acquisizione delle offerte.
La ricorrente ha chiesto, via pec, di essere comunque ammessa a presentare l’offerta ma, lo stesso giorno, la Commissione di gara ha ammesso alla fase successiva della procedura solo le ditte le cui offerte erano presenti nella piattaforma.
Gare Telematiche, offerta in ritardo per malfunzionamento Sistema
Nel settore delle procedure selettive informatiche, la tardiva presentazione dell’offerta che sia riconducibile a un malfunzionamento ascrivibile al gestore del sistema non può risolversi in danno del partecipante, e ciò in applicazione dei fondamentali principi, già richiamati, di par condicio e di favor partecipationis nelle procedure di gara.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che per “i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc) […] non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo” (Cons. Stato Sez. III, 3.7.2017 n. 3245).
Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della Pubblica Amministrazione discende altresì il corollario dell’onere per la P.A. di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale.
Pertanto, in presenza di una denuncia di malfunzionamento con richiesta di rimessione in termini da parte del concorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la fondatezza della stessa. E anche l’eventuale riconducibilità del disservizio alla sfera di responsabilità del gestore del sistema. Determinandosi poi in modo consequenziale rispetto all’istanza proposta dal soggetto partecipante alla gara. (…)
Rimangono dunque incerte le cause dell’accaduto e, in caso mancata individuazione, le stesse devono porsi a carico della stazione appaltante. In quanto soggetto organizzatore e gestore della procedura di scelta del contraente (Consiglio di Stato, III, 25 gennaio 2013 n. 481).
A cura di LentePubblica.it del 18.11.2019
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