FOCUS “Requisiti tecnico professionali e servizi analoghi: come si individua l’ultimo triennio rilevante”

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Il quadro fattuale e la genesi del contenzioso

La pronuncia in commento trae origine da una procedura aperta indetta da una stazione appaltante regionale per l’affidamento del servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa, nonché dei vetrini e dei blocchetti dei servizi di anatomia patologica delle Aziende sanitarie dell’Umbria.

La gara era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il RTI poi risultato aggiudicatario aveva partecipato alla procedura dichiarando l’esecuzione, nell’ultimo triennio, di una pluralità di contratti per servizi analoghi, nessuno dei quali singolarmente pari all’importo minimo richiesto dal disciplinare, fissato in euro 997.000, oneri fiscali esclusi.

All’esito del soccorso istruttorio, il RTI veniva inizialmente escluso dalla gara sul presupposto che il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 6.3 del disciplinare dovesse essere dimostrato mediante un unico contratto di importo almeno pari alla soglia indicata, non essendo ammesso il cumulo di più contratti. Inoltre, l’ulteriore contratto potenzialmente idoneo era stato prodotto solo in sede di soccorso istruttorio.

Avverso tale esclusione il RTI proponeva ricorso, che il Tribunale amministrativo accoglieva, annullando il provvedimento di non ammissione e rimettendo all’Amministrazione la valutazione in ordine alla corrispondenza, al requisito richiesto, della quota parte del contratto eseguito dalle imprese del raggruppamento.

All’esito della rinnovata istruttoria, il RUP disponeva la riammissione del RTI, che risultava infine aggiudicatario della gara.

 
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Le censure dei concorrenti e la questione del triennio rilevante

Alcuni operatori economici proponevano ricorso avverso l’aggiudicazione, deducendo, per quanto qui rileva, la violazione dell’art. 6.3 del disciplinare, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.

Secondo i ricorrenti, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente il requisito tecnico professionale in capo al RTI aggiudicatario, in quanto non vi sarebbe stata prova che una delle imprese del raggruppamento avesse realizzato un fatturato specifico pari ad almeno euro 997.000 nel triennio rilevante.

In particolare, veniva evidenziato come il contratto posto a fondamento del requisito fosse stato stipulato nel 2014, con durata sino al 31 maggio 2022, prorogabile per ulteriori 180 giorni, e come non vi fosse evidenza che l’importo richiesto fosse stato maturato nel periodo temporalmente rilevante.

Veniva inoltre contestata la mancata dimostrazione dell’analogia del servizio svolto rispetto a quello oggetto di gara.

La decisione del Tar Umbria: centralità della data di pubblicazione del bando

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, soffermandosi in modo puntuale sulla corretta individuazione del triennio di riferimento per la verifica del requisito di capacità tecnica e professionale.

La lex specialis prevedeva che il requisito dovesse essere posseduto «nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021 2022 2023)».

Il bando era stato pubblicato il 24 dicembre 2024.

In sede di chiarimenti, la stazione appaltante aveva confermato che il triennio di riferimento dovesse essere quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando, vale a dire il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 dicembre 2024.

Il Tar ha rilevato come la formulazione della clausola non fosse univoca, in quanto affiancava a un parametro mobile, rappresentato dal riferimento alla data di pubblicazione del bando, un elemento fisso, costituito dall’indicazione delle tre annualità tra parentesi. Tale ambiguità aveva legittimamente generato dubbi interpretativi nei concorrenti.

Secondo il Collegio, l’interpretazione corretta è quella che valorizza il riferimento espresso alla data di pubblicazione del bando, considerando le annualità indicate tra parentesi come meramente esemplificative.

Tale lettura risulta maggiormente coerente con la ratio del requisito, volto a verificare l’attuale e concreta capacità tecnico professionale dell’operatore economico, garantita dalla prossimità temporale rispetto alla gara.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale

Il Tar Umbria richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui, in presenza di analoghe formulazioni, il triennio deve essere determinato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che, ai fini dei requisiti tecnici e professionali, non rileva l’intero anno solare, ma solo la frazione temporalmente compresa nel triennio effettivamente antecedente alla pubblicazione del bando.

La sentenza in commento ribadisce, inoltre, la netta distinzione tra requisiti economico finanziari e requisiti tecnico professionali.

Solo per i primi il legislatore e la giurisprudenza fanno riferimento alla nozione di esercizio, inteso come periodo amministrativo annuale.

Per i secondi, invece, il triennio di riferimento è quello mobile, calcolato a ritroso, in quanto tali requisiti non soggiacciono alle regole proprie delle scienze contabili.

Considerazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici

La pronuncia del Tar Umbria riveste particolare rilievo operativo.

Da un lato, richiama le stazioni appaltanti alla necessità di formulare clausole di gara chiare e univoche, evitando sovrapposizioni tra riferimenti temporali fissi e parametri mobili.

Dall’altro, fornisce agli operatori economici un criterio interpretativo certo per la dimostrazione dei requisiti tecnico professionali.

In conclusione, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, devono essere considerati i contratti per servizi analoghi effettivamente eseguiti nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, indipendentemente dalla coincidenza con le annualità solari, purché l’importo richiesto risulti maturato nel periodo temporalmente rilevante.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/02/2026

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