La garanzia provvisoria di importo inferiore può essere regolarizzata con soccorso istruttorio anche con documenti formati dopo la data di presentazione dell’offerta
Appendice integrativa, con data posteriore a quella di presentazione delle offerte, per aumentare l’importo complessivo della cauzione provvisoria presentata.
In questo caso, trova quindi applicazione il principio per cui l’ammontare della garanzia provvisoria che risulti inferiore a quello dovuto – nella specie, calcolato senza l’applicazione delle riduzioni correlate al possesso di certificazioni ISO inizialmente ritenute applicabili dal R.T.I. aggiudicatario – può essere regolarizzato attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 anche con documenti formati successivamente alla data di presentazione dell’offerta.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/12/2025, n. 4157:
16. Sulla scorta della suddescritta complessiva regolamentazione è possibile tenere distinta, a fini di disciplina, l’ipotesi della mancata presentazione della cauzione provvisoria nell’ambito della documentazione di gara da quella della sua irregolarità o invalidità. Nel primo e più grave caso, difatti, l’omessa produzione del documento si traduce nella mancanza del requisito o nell’impossibilità di accertarne il possesso allo stato degli atti; ne consegue che, in detta ipotesi, il soccorso istruttorio risulta finalizzato a consentire l’integrazione della documentazione presentata in gara tramite la produzione ex postdel documento mancante, sul presupposto che quest’ultimo sia già formato e dunque abbia data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione alla gara. Difatti, poiché la garanzia provvisoria costituisce un elemento posto “a corredo” dell’offerta e, come tale, rappresenta un “adempimento doveroso” ai fini della partecipazione alla gara la cui radicale assenza è sanzionata con l’espulsione, la stessa deve essere posseduta dal concorrente – e, quindi, materialmente esistente – al momento di presentazione dell’offerta.
16.1 Tale ipotesi non può essere sovrapposta a quella della mera irregolarità o invalidità della garanzia provvisoria presentata in gara dal concorrente, trattandosi di situazioni non equiparabili sul piano del disvalore della condotta e dunque soggette a diversa disciplina. Come noto, la garanzia provvisoria è diretta a garantire la serietà dell’impegno assunto in sede di domanda di partecipazione, così presidiando con apposita tutela la stipula del contratto di appalto in caso di aggiudicazione. Tale istituto, pertanto, responsabilizza “i singoli concorrenti, assicurando serietà e affidabilità dell’offerta, e dunque contribuisce ad evitare possibili allungamenti della procedura connessi alla eventuale mancata stipulazione del contratto” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9.05.2025, n. 4036).
16.2 Ne deriva che l’omessa predisposizione della garanzia entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, circostanza che non ricorre quando il concorrente, pur errando nella quantificazione dell’importo, ha comunque tempestivamente presentato la garanzia provvisoria all’atto della domanda di partecipazione. Tale distinzione è stata valorizzata anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come l’inesistenza della garanzia provvisoria non sia sovrapponibile ai casi in cui “si contesta – non già la mancanza in radice, quanto – la mera insufficienza della garanzia offerta, fattispecie costituente, secondo condivisibile orientamento pretorio, una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 9404/2024, che richiama i precedenti nn. 10274/2022 e 366/2021; cfr. anche Id., V, n. 4984/2024; di recente anche T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, n. 23262/2024) anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del medesimo D. Lgs. n. 36/2023” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 28.05.2025, n. 1013).
16.3 Ancora più chiaramente, a conferma di tale impostazione ermeneutica anche nella vigenza del nuovo codice dei contratti, è stato affermato che “l’art. 101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo – completivo, prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Ne consegue che in relazione al caso di specie, in cui la garanzia provvisoria è stata presentata, ma era di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, ora previsto dalla lettera b) dell’art. 101 sopra richiamato, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1.03.2024, n. 1429; Id., Sez. VIII, 7.01.2025, n. 109).
17. Alla luce del suesposto orientamento, le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.
17.1 Il raggruppamento aggiudicatario ha difatti prestato la garanzia provvisoria prevista ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, in un secondo momento, ha prodotto un’appendice integrativa onde aumentare l’importo complessivo della fideiussione. In questo caso, trova quindi applicazione il principio per cui l’ammontare della garanzia provvisoria che risulti inferiore a quello dovuto – nella specie, calcolato senza l’applicazione delle riduzioni correlate al possesso di certificazioni ISO inizialmente ritenute applicabili dal R.T.I. aggiudicatario – può essere regolarizzato attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 anche con documenti formati successivamente alla data di presentazione dell’offerta. Ne consegue che, una volta effettuata l’integrazione necessaria, l’originaria irregolarità non può comportare l’esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura di gara, non venendo qui in discussione la mancata assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno richiesto nei confronti della stazione appaltante, ma soltanto l’incompletezza di una garanzia comunque già esistente e versata in gara (cfr. Cons. di Sato, Sez. V, 16.01.2020, n. 399).
17.2 Né tantomeno assume rilievo l’origine dell’erronea quantificazione della garanzia provvisoria – ovvero se si sia trattato di un errore materiale o di una non corretta interpretazione delle disposizioni della lex specialis di gara – poiché, come condivisibilmente affermato, “il soccorso istruttorio trova applicazione in senso oggettivo, senza la necessità di un preventivo giudizio sulla volontarietà o meno dell’irregolarità documentale” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 20.05.2025 n. 769)
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/12/2025 di Roberto Donati

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