FOCUS: “Il limite invalicabile del soccorso istruttorio: regole di gara e principio di par condicio nella sentenza TAR Sardegna n. 432/2025”

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Premessa

La sentenza n. 432 del 12 maggio 2025 del TAR Sardegna si colloca in una linea interpretativa rigorosa in materia di appalti pubblici, chiarendo due profili di particolare rilievo: la natura perentoria del termine assegnato nell’ambito del soccorso istruttorio e la forza vincolante delle clausole della lex specialis.

Il Collegio, con l’annullamento dell’aggiudicazione di entrambi i lotti di una procedura negoziata, riafferma la centralità dei principi di par condicio e di rispetto delle regole autoimposte dalla stazione appaltante, consolidando l’idea che il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento di reiterata sanatoria delle carenze documentali.

 
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I fatti di causa

La controversia trae origine da una procedura negoziata senza bando, ex art. 76, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto il trattamento e recupero di rifiuti legnosi.

La gara era articolata in due lotti, aggiudicati rispettivamente alle imprese A e B.

L’impresa C classificatasi terza nel lotto 1 e seconda nel lotto 2, ha impugnato gli atti di aggiudicazione, denunciando la violazione della lex specialis e l’illegittimo utilizzo reiterato del soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio e il termine perentorio

Il nucleo centrale della decisione riguarda la gestione del soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa A, che aveva omesso il deposito della documentazione tecnica richiesta dal disciplinare.

A fronte di un primo invito, seguito da un’integrazione incompleta, la stazione appaltante ha concesso un ulteriore termine per completare le dichiarazioni.

Il TAR censura tale condotta, ribadendo che l’art. 101, comma 2, d.lgs. 36/2023 prevede l’esclusione automatica in caso di inadempimento entro il termine fissato, che ha natura perentoria.

Richiamando consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 3592/2019; n. 1985/2025), la sentenza sottolinea che il soccorso istruttorio non può trasformarsi in una “seconda chance” e non può alterare l’equilibrio concorrenziale della gara.

La clausola di aggiudicazione esclusiva

Un secondo punto di rilievo è rappresentato dall’interpretazione della clausola del disciplinare che vietava la concentrazione delle aggiudicazioni in capo a un unico concorrente, imponendo in caso di aggiudicazioni plurime la limitazione al solo lotto 1.

Tale clausola, conforme al bando tipo ANAC n. 1/2023, è stata qualificata dal TAR come imperativa e vincolante, escludendo ogni margine di discrezionalità della stazione appaltante. Da ciò deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto 2 all’impresa B, la quale, risultata prima anche nel lotto 1 dopo l’esclusione dell’impresa A, avrebbe dovuto essere limitata a quest’ultimo.

L’interesse a ricorrere e l’effetto a cascata

Di particolare interesse è anche il riconoscimento dell’interesse a ricorrere in capo all’impresa C, non prima graduata in alcun lotto.

Il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (V, n. 1316/2020), secondo cui l’interesse sussiste anche quando la posizione utile discenda da un effetto a cascata rigidamente regolato dalla lex specialis.

Nel caso di specie, l’esclusione dell’impresa A avrebbe determinato il passaggio dell’impresa B al lotto 1 e la conseguente attribuzione del lotto 2 all’impresa C, conferendo così concretezza e attualità alla pretesa azionata.

Considerazioni conclusive

La pronuncia del TAR Sardegna n. 432/2025 ribadisce tre direttrici fondamentali per l’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici:

  1. il termine per l’integrazione documentale è perentorio e non prorogabile;
  2. la lex specialis ha valore cogente e vincolante, senza spazi di discrezionalità interpretativa per l’amministrazione;
  3. l’interesse a ricorrere può fondarsi anche su effetti a catena, quando derivino direttamente da clausole vincolanti della gara.

In un sistema volto alla celerità e alla responsabilizzazione degli operatori, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare reiteratamente omissioni imputabili al concorrente.

La decisione rappresenta quindi un monito per le stazioni appaltanti e un punto di riferimento per la corretta applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, riaffermando che la certezza delle regole e la par condicio sono principi insuscettibili di deroga.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 27/08/2025

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