La scelta di non procedere alla verifica dell’anomalia rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, insindacabile nel merito, a meno che non si evidenzino palesi vizi

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L’amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

Secondo la ricorrente il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo in quanto la Stazione appaltante non avrebbe effettuato la verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del d. Lgs. n. 36/2023.

 
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Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 25/08/2025, n. 5969 respinge il ricorso:

2.3. Con riferimento alla censura riguardate l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta, l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa”.

Al riguardo, con riferimento ai rapporti della citata disposizione con la previsione di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la giurisprudenza ha affermato che “Al riguardo deve osservarsi che se valutata in applicazione di criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi (come dovuto nel caso in cui sia adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa), un’offerta è di regola oggetto di apprezzamento ampio e completo da 20 parte della commissione giudicatrice che, a differenza di quanto avviene nel caso di scelta con il criterio del prezzo più basso, ha la possibilità di cogliere subito eventuali profili di criticità in punto di serietà, congruità ed affidabilità della stessa. È allora non irragionevole, né irrazionale, la scelta del legislatore di limitare l’obbligo di procedere alla verifica di anomalia a quei soli casi in cui ricorre un sospetto di anomalia per la particolare rilevanza del punteggio attribuito (quattro/quinti del punteggio massima previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi), rimettendo, per il resto, alla stazione appaltante la decisione, in ragione di quanto percepito nella valutazione dell’offerta, di espletare la verifica di anomalia” (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818). La giurisprudenza ha precisato che la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4365; III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinché si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5782). L’amministrazione dispone, quindi, di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2460)” (Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2025, n. 2612).

Pertanto, considerato che l’ipotesi in discorso non rientra tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente la verifica dell’anomalia dell’offerta, la scelta dell’amministrazione di non procedervi rientra nella propria discrezionalità, insindacabile nel merito, a meno che non si evidenzino palesi vizi che, insussistenti, nel caso di specie. Tanto più che la ricorrente ha censurato la scelta dell’amministrazione senza argomentare in merito ad indizi da cui poter rilevare l’abnormità della scelta della stessa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/08/2025 di Roberto Donati

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