Sulle clausole immediatamente escludenti (che vanno dunque tempestivamente impugnate)

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, il Tar Campania fornisce un’utile sintesi sulle fattispecie che identificano le clausole immediatamente escludenti.
Il ricorso dell’impresa era rivolto verso il bando, a causa di una pretesa sottostima del costo della manodopera.
Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 22/08/2025, n. 5957 dichiara il ricorso inammissibile:
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. La ricorrente impugna il bando in discorso sul presupposto che la disposizione indicante il costo della manodopera sia una previsione escludente, che impedisce, stante la sua incongruità, alla ricorrente medesima di presentare un’offerta che sia economicamente sostenibile.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
4.2. Per pacifica giurisprudenza “le clausole del bando di gara vanno tempestivamente impugnate allorché, contenendo clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione, si configurino come escludenti, quindi idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell’interessato, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l’esclusione o la mancata aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l’amministrazione; tali sono tipicamente quelle legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1 e, da ultimo, id., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).[…] Le c.d. clausole immediatamente escludenti sono state quindi individuate (da ultimo Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) nelle: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 novembre 2012 n. 5671); b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Adunanza plenaria n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003 n. 980); d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, 21 novembre 2011 n. 6135; III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra ius (Cons. Stato, II, 19 febbraio 2003 n. 2222); f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421).” ( T.A.R. Salerno, sez. I, 08.11.2024, n.2127 ).
Il carattere escludente di tali clausole è stato rinvenuto nella loro attitudine ad impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta, ossia – in ultima analisi – di presentare la domanda di partecipazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736)
Nel caso di specie, tuttavia, non si rileva tale oggettiva attitudine: da un lato, infatti, tale carattere viene smentito dalla circostanza fattuale che otto operatori economici hanno partecipato alla procedura, dall’altro che anche il consorzio ricorrente ha formulato la sua offerta attraverso la ……….. individuata, dal Consorzio medesimo, quale esecutore del servizio.
Escluso, dunque, che la previsione impugnata abbia carattere impeditivo alla partecipazione, si rispande la regola generale che vede l’onere di impugnazione di una clausola del bando unitamente all’atto concretamente lesivo della posizione del ricorrente (nel caso di specie, un’eventuale esclusione della ricorrente dalla gara).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/08/2025 di Roberto Donati

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