FOCUS: “Costi della manodopera e subappalto: il TAR Veneto chiarisce l’ambito dell’obbligo dichiarativo”

La vicenda
Con la sentenza n. 1536 del 9 settembre 2025 il TAR Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’impresa seconda classificata contro l’aggiudicazione di una gara pubblica, fondata sulla presunta violazione dell’obbligo di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori.
La ricorrente sosteneva infatti che l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato di non ribassare i costi della manodopera, avrebbe in realtà applicato il ribasso offerto anche alle prestazioni subappaltate, così incidendo sui relativi costi.
La questione investiva un nodo interpretativo di rilievo: l’obbligo di indicare in offerta i costi della manodopera si estende anche a quelli dei subappaltatori o riguarda esclusivamente i costi sostenuti dall’appaltatore?
La decisione del TAR
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, precisando alcuni punti di diritto fondamentali:
- Indicazione dei costi in offerta: l’aggiudicataria aveva dichiarato in sede di offerta i costi della manodopera conformemente alla lex specialis e alle tabelle ministeriali vigenti, senza ribasso. In sede di giustificazioni ha chiarito che il ribasso era stato calcolato unicamente sulla componente materiali e non sulla manodopera.
- Subappalto e costi della manodopera: riprendendo l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, 27 giugno 2025, n. 5580), il TAR ha affermato che i costi della manodopera da indicare in gara sono esclusivamente quelli dell’appaltatore. I costi del personale dei subappaltatori non vanno inclusi nell’offerta economica, poiché l’appaltatore non corrisponde retribuzioni a quei lavoratori, ma paga un prezzo al subappaltatore.
- Momento della verifica: la verifica della congruità dei costi della manodopera dei subappaltatori si colloca nella fase di autorizzazione del subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023). In tale sede la stazione appaltante deve accertare che il subappaltatore riconosca ai propri dipendenti un trattamento conforme ai CCNL applicabili e agli standard previsti.
- Garanzie di legge: l’art. 119, commi 7 e 12, del D.Lgs. 36/2023 attribuisce all’affidatario la responsabilità solidale per l’osservanza dei contratti collettivi da parte dei subappaltatori e vieta il ribasso sui costi della sicurezza e della manodopera affidati in subappalto.
- Verifica di anomalia: la censura relativa ad errori concettuali nei giustificativi è stata respinta, ribadendo che la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica. Non è necessaria l’analisi parcellizzata di ogni singola voce, ma occorre accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta.
Il principio di diritto
Dalla decisione emerge un principio chiaro:
L’operatore economico concorrente non è tenuto a dichiarare i costi della manodopera dei subappaltatori in sede di offerta, poiché tali costi non rientrano nei “propri” costi di manodopera. La verifica del rispetto delle condizioni normative e contrattuali sui lavoratori dei subappaltatori avviene successivamente, nella fase di autorizzazione del subappalto.
Considerazioni operative
La sentenza si inserisce nel solco tracciato dal Consiglio di Stato e fornisce importanti chiarimenti per stazioni appaltanti e operatori economici:
- Per le stazioni appaltanti:
- Non può essere richiesta in sede di offerta la dichiarazione dei costi della manodopera riferiti ai subappaltatori, salvo diversa previsione normativa.
- La corretta sede di verifica è quella dell’autorizzazione al subappalto, in cui occorre esaminare i contratti e i CCNL applicati dai subappaltatori.
- La valutazione di congruità dell’offerta deve mantenere carattere unitario e non frammentari
- Per gli operatori economici:
- L’indicazione dei costi della manodopera va limitata a quelli interni all’organizzazione dell’appaltatore.
- È opportuno predisporre giustificativi coerenti, in grado di dimostrare che i ribassi incidono su componenti diverse dalla manodopera.
- La fase del subappalto richiede particolare attenzione nel rispetto delle tutele dei lavoratori, poiché l’appaltatore rimane solidalmente responsabile.
Conclusione
La decisione del TAR Veneto n. 1536/2025 contribuisce a chiarire un profilo critico nella disciplina degli appalti pubblici, evitando interpretazioni eccessivamente onerose per gli operatori e garantendo al contempo la tutela dei lavoratori coinvolti nei subappalti.
Il principio affermato consente di distinguere correttamente tra obblighi dichiarativi in sede di offerta e controlli successivi in fase esecutiva, rafforzando la coerenza applicativa del Codice dei contratti pubblici.
A cura della Redazione di Tutto Gare PA del 01/10/2025

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