E’ legittima l’aggiudicazione in favore di impresa che nel corso di gara abbia perso il requisito del rating di legalità (essendo scaduto il relativo certificato) ma del quale abbia ottenuto il rinnovo entro un termine ragionevole, prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali
Risulta legittima l’aggiudicazione in favore di una impresa che nel corso di gara abbia perso, a causa di naturale scadenza, il requisito del rating di legalità (essendo scaduto il relativo certificato) ma del quale abbia ottenuto il rinnovo entro un termine ragionevole, prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali, così da assicurare la continuità sostanziale del relativo possesso.
In altri termini, in coerenza con i canoni ermeneutici esplicitati nella giurisprudenza succitata, nelle gare pubbliche la perdita temporanea del rating di legalità (a causa della scadenza del relativo certificato) non necessariamente inficia l’affidabilità dell’offerta. Legittimamente quindi la stazione appaltante ha valorizzato il possesso del requisito (presente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e si è sincerata, sebbene a valle di un sollecito proveniente da terzi, dell’avvio delle pratiche di rinnovo dello stesso in modo da garantire la stipula del contratto con una impresa in possesso del requisito premiale richiesto e valutato.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. II, 05/11/2025, n. 1797
Ai fini della regolarità e speditezza della procedura di gara il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale valorizzato dalla difesa erariale secondo il quale le sopravvenienze relative a circostanze in grado di influire sull’attribuzione dei punteggi premiali sarebbero irrilevanti nelle procedure di gara, in nome della certezza dei rapporti giuridici e che l’ipotesi alternativa porterebbe alla concreta ingestibilità delle procedure. In sostanza come la sopravvenienza di un elemento (utile ad ottenere punteggio) in corso di gara non può essere ammessa, così la soluzione di continuità nel possesso di un elemento non pregiudica la valutazione dell’offerta.
Tale argomentazione, di per sé condivisibile, non pregiudica però la necessità della continuità dei requisiti premiali valutati in sede di gara anche in sede di stipula ed esecuzione del contratto.
Non valorizzare tale ultimo profilo gestionale significherebbe violare il principio di risultato.
Alla luce del principio citato (codificato all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023) i criteri di valutazione (inclusi quelli soggettivi premianti come il rating di legalità) sono mezzi attraverso i quali la stazione appaltante contribuisce a definire la propria strategia di gara per il perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, dei propri obiettivi di intervento (richiamati peraltro anche agli artt. 15, comma 5 e 116, comma 1, del medesimo decreto).
In applicazione del principio del risultato, in altri termini, qualora la stazione appaltante introduca nella lex specialis requisiti di tipo premiale, trattandosi di elementi che definiscono gli obiettivi dell’intervento pubblico, questi non sono obliterabili nel corso della procedura di gara.
La necessità del costante perseguimento degli obiettivi di intervento pubblico è oggi cristallizzata in varie disposizioni del Codice, quali l’art. 17, comma 5 (secondo il quale “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione”) e l’art. 116 (che, al comma 1, prevede che i collaudi e le verifiche di conformità mirano a “certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali”).
In coerenza con tale lettura, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto” (Cons. Stato, Sez. V, 04/03/2025, n. 1857).
Nel caso di specie il disciplinare di gara annovera il requisito premiale del rating di legalità senz’altro tra quelli che qualificano la partecipazione dell’operatore economico sin dall’origine (così deve essere letta la previsione testuale del criterio “E” che richiama la necessità del possesso di un rating in corso di validità), valorizzando la portata del requisito che è espressione del complessivo assetto organizzativo dell’impresa nel quale viene formulata l’offerta e sul quale occorre fare affidamento non solo nella fase di gara ma anche in quella di stipula del contratto e di esecuzione dello stesso. Solo tale approccio garantisce una corretta gestione delle prestazioni contrattuali in conformità agli obiettivi perseguiti con la gara.
Calando tali canoni nel caso di specie, nelle gare pubbliche è chiaramente essenziale fissare un momento nel tempo rispetto al quale la Commissione debba valutare il possesso dei requisiti e che coincide necessariamente con il termine per la presentazione delle offerte. Tale valutazione corrisponde ad una forma di controllo sulla qualità offerta in gara (vala dire della prestazione contrattuale nella sua dimensione “potenziale”) e sulla sua corrispondenza agli obiettivi “attesi” della stazione appaltante. Del tutto ragionevolmente, quindi, il momento in cui cristallizzare l’oggetto della valutazione è quello della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Altro tema, di non minore momento, è pretendere ed assicurarsi che le caratteristiche dell’offerta siano sostanzialmente e costantemente presenti nel patrimonio aziendale dell’offerente poiché ciò costituisce garanzia di affidabilità soggettiva e oggettiva, sia con riferimento all’offerente che all’offerta (con riflessi non solo nella fase di gara, ma anche nella successiva fase esecutiva del contratto).
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che il momento in relazione al quale va valutato il possesso del requisito premiale del rating di legalità per l’attribuzione del “punteggio previsto per l’offerta tecnica è, per motivi di rispetto della par condicio, quello della domanda di partecipazione e non la data, per sua natura variabile, in cui la Commissione procede all’apertura delle buste e all’attribuzione dei punteggi”. La stessa giurisprudenza, però, puntualizza “fermo restando che nel caso in esame, in caso di esito sfavorevole del procedimento penale e mancato rinnovo del rating di legalità, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla revoca dell’aggiudicazione (circostanza, questa, bene evidenziata nel verbale di attribuzione del punteggio dalla stessa amministrazione)” (TAR Emilia Romagna, Sez. II, 30/11/2022, sent. n. 966; conforme Cons. Stato, Sez. III, 21/06/2023, n. 6114).
In conclusione risulta legittima l’aggiudicazione in favore di una impresa che nel corso di gara abbia perso, a causa di naturale scadenza, il requisito del rating di legalità (essendo scaduto il relativo certificato) ma del quale abbia ottenuto il rinnovo entro un termine ragionevole, prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali, così da assicurare la continuità sostanziale del relativo possesso.
In altri termini, in coerenza con i canoni ermeneutici esplicitati nella giurisprudenza succitata, nelle gare pubbliche la perdita temporanea del rating di legalità (a causa della scadenza del relativo certificato) non necessariamente inficia l’affidabilità dell’offerta. Legittimamente quindi la stazione appaltante ha valorizzato il possesso del requisito (presente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e si è sincerata, sebbene a valle di un sollecito proveniente da terzi, dell’avvio delle pratiche di rinnovo dello stesso in modo da garantire la stipula del contratto con una impresa in possesso del requisito premiale richiesto e valutato.
Per quanto precede l’unico motivo del ricorso principale originario e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/11/2025 di Roberto Donati

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