Gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse: la soglia del 10% va rapportata alla quota di partecipazione al raggruppamento
                                                                        In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità per violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.
Questo, sulla base dell’art. 95, comma 2, e del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023, viene ricordato da Tar Sardegna, Sez.I, 03/11/2025, n. 962:
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità dell’esclusione della mandataria xxx S.p.A. in quanto il valore della gravità delle violazioni commesse dalla stessa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/20232 (pari al 10% del valore dell’appalto) avrebbe dovuto essere calcolato sul valore complessivo indicato nel bando, e non, come ritenuto dall’Amministrazione, sulla sola quota di partecipazione al raggruppamento.
Inoltre, secondo la ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in merito all’inaffidabilità della xxx S.p.A. ai fini dell’esecuzione dell’appalto, limitandosi ad accertare la sussistenza di debiti tributari non definitivamente accertati oltre la soglia di gravità e facendone derivare l’esclusione automatica in violazione dell’art. 95 comma 2 che avrebbe, invece, richiesto una valutazione e motivazione ulteriore da parte della Stazione Appaltante.
2.3.1. Anche tale motivo è infondato.
Si osserva, innanzitutto, che la censura relativa al parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2, risulta infondata alla luce del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
2.3.2. Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.
2.3.3. Dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.
Nel caso di specie, dunque, correttamente la Regione ha considerato gravi le violazioni commesse da xxx S.p.A. per un importo superiore a euro 3.958.270,00.
Infatti, il valore complessivo a base d’asta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso l’RTI ricorrente è pari a euro 77.613.142,50 e, rapportando tale importo alla quota di partecipazione di xxx al raggruppamento (51%), il valore di riferimento è di euro 39.582.702,68. Il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta quindi a euro 3.958.270,27.
2.3.4. Osserva altresì il Collegio che, dalla seconda relazione istruttoria del 19/6/2025 (doc. 3 ricorrente), che tiene conto anche delle informazioni assunte dall’Agenzia delle Entrate (doc. 19 della Regione), risulta che la xxx S.p.A. avesse commesso violazioni non definitivamente accertate (conseguenti alla decadenza da più piani di rateizzazione) per un importo di euro 7.415.341,81; che non avesse pagato la nona rata della transazione fiscale stipulata con l’Agenzia delle Entrate nel 2020 con conseguente decadenza automatica dall’accordo e ripristino del debito originario pari a euro 31.264.647,00 oltre interessi di mora (p. 7, doc. 23 Regione); che essa non avesse comunicato alla Stazione Appaltante la grave situazione debitoria, notificando l’istanza di ammissione alla procedura di regolazione della crisi solo dopo i ricorsi di alcuni concorrenti innanzi al TAR Sardegna; che presentasse ulteriori violazioni tributarie non definitivamente accertate per un ammontare complessivo superiore a 9 milioni di euro.
2.3.5. L’esistenza dei debiti tributari (quantomeno per quanto concerne le violazioni fino all’importo di euro 7.415.341,81) non è, peraltro, contestata dalla xxx neppure nel presente giudizio.
2.3.6. È evidente, dunque, il superamento della soglia di gravità definita dall’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
2.3.7. Né può essere preso in considerazione, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quanto disposto dall’art. 15 del DPR n. 602/1973 secondo cui le imposte, i tributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, devono essere considerati e iscritti a ruolo per un terzo dell’ammontare degli imponibili.
Tale disposizione non è, infatti, richiamata dall’Allegato II.10, che definisce la soglia di gravità in relazione all’importo della violazione senza assegnare alcuna rilevanza agli importi iscritti a ruolo ai sensi della suddetta normativa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/11/2025 di Roberto Donati

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