Due offerte oggettivamente differenti non possono essere considerate equivalenti!
Sembra una considerazione scontata, ma il Tar Abruzzo ricorda opportunamente come a due offerte oggettivamente differenti non possa essere attribuito lo stesso punteggio.
La vicenda oggetto di decisione origina da un appalto di servizi da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione sostenendo, tra i vari motivi, l’erroneità nell’attribuzione di punteggio identico alle due offerte per uno dei Criteri di valutazione.
Ad entrambe è stato attribuito lo stesso punteggio – il massimo previsto di 10 punti – per il criterio n. 3: organizzazione del servizio – sub-criterio 3.2: turni-avvicendamento-reperibilità. Descrizione dell’organizzazione del servizio con particolare riferimento a turni, avvicendamento, reperibilità.
Secondo la ricorrente l’offerta dell’aggiudicataria per il sub-criterio 3.2, con riferimento alla composizione e attività delle squadre, al numero e durata dei turni riproduce in il contenuto minimo previsto dal punto 4.3 del capitolato per il criterio “organizzazione del servizio”.
Per questo motivo non può essere attribuito un punteggio uguale a quello della ricorrente, che invece dettaglia analiticamente anche il servizio di reperibilità, con una unità di personale in più ed un monte ore maggiore.
Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 04/ 03/ 2020, n.99 accoglie il ricorso.
È evidente, quanto ai turni e all’avvicendamento che all’offerta dell’aggiudicataria, in quanto corrispondente al minimo indispensabile già valutato a fini dell’ammissione, non può essere attribuito alcun punteggio.
Quanto al terzo requisito, l’offerta dell’aggiudicataria, come evidenziato dal ricorrente, non descrive l’organizzazione del servizio con specifico riferimento alla reperibilità, per tale intendendosi l’obbligo del lavoratore adibito a determinati servizi (sanità, protezione civile, manutenzione impianti) di rendersi disponibile, anche al di fuori dell’orario di lavoro, ad assumere servizio per far fronte non solo alle assenze del personale, ma anche ad eventuali emergenze connesse alla specificità del servizio.
La relazione della controinteressata infatti si limita a illustrare le modalità di copertura delle assenze dei lavoratori – da garantirsi comunque in condizioni normali per assicurare la continuità del servizio ordinario- affidandosi alla disponibilità volontaria del personale o alla possibilità di far intervenire addetti impiegati in altri servizi nel raggio di trenta chilometri.
Inoltre l’entità di dette risorse è stabilita per coprire solo le assenze del personale perché è calibrata sulla base dei dati relativi alle assenze e al preavviso.
Deve quindi convenirsi con il RTI ricorrente che l’offerta dell’aggiudicataria non descrive un piano di reperibilità nel senso inteso dal disciplinare, come desumibile, anche indirettamente, dalla descrizione del sub-criterio n.1.2 che fa esplicito riferimento alla necessità di una dotazione certa di personale reperibile per le emergenze, laddove dispone: Il numero [degli addetti al servizio] espresso dovrà tenere conto del personale dedicato ai turni e di quello prontamente disponibile per sostituzioni e/o emergenze.
Non risponde quindi a criteri di logica razionale l’aver attribuito all’offerta dell’aggiudicataria lo stesso punteggio assegnato a quella del RTI che, incontestatamente, propone un’unità in più di personale (18 addetti a fronte dei 17 proposti dall’aggiudicataria), 375 ore mensili di reperibilità certa per 15 unità di personale assunte con contratto full-time, il cui debito orario eccede il fabbisogno di 168 ore settimanali necessarie per l’esecuzione del servizio (24 ore al giorno per 7 giorni a settimana) e l’impiego di due capoturno – in luogo di un solo capoturno richiesto dal capitolato come condizione minima – anche per i turni diurni.
In termini oggettivi infatti il maggior numero di ore retribuite e di unità di personale lascia presumere una più completa e articolata programmazione dei turni e della reperibilità del personale che non trova corrispondenza nel punteggio attribuito in pari misura alle due offerte in gara, né sono rinvenibili le ragioni per le quali, ciononostante, la commissione di gara è pervenuta a considerare equivalenti – con riferimento al sub-criterio in esame – due offerte oggettivamente differenti.
Il ricorso viene accolto e l’aggiudicazione annullata. Occorrerà ripetere le operazioni di valutazione del sub criterio in questione, stante la natura discrezionale del giudizio.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/03/2020 – autore Roberto Donati
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