Le dichiarazioni degli operatori contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti dichiarati

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Nel respingere ricorso avverso l’aggiudicazione Tar Sardegna, Sez. I, 14/10/2021, n. 703 ricorda la ratio delle dichiarazioni rese in fase di gara, volte a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante:

3. La giurisprudenza afferma pacificamente che: “Le dichiarazioni rese mediante DGUE soddisfano senz’altro il requisito del possesso, da parte dell’impresa, del requisito indicato quest’ultima, dei requisiti di cui al cennato art. 7.3 lett. g) del Disciplinare, non dovendo essa null’altro dichiarare mediante altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio, incombendo piuttosto sull’Amministrazione un onere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 16 ottobre 2019. n. 1601).

3.1. Ciò in conformità con l’orientamento per il quale “…appare coerente ritenere che l’eventuale esclusione per difetto dei requisiti speciali (o criteri di selezione) debba essere posticipata al momento della “comprova” del possesso dei requisiti stessi, in quanto altrimenti si determinerebbe un’amputazione del procedimento, mediante anticipazione di un segmento o fase dello stesso, e soprattutto sarebbe consentito un provvedimento di esclusione senza verifica documentale, basato solo su quanto dichiarato nel DGUE…” (cfr.: Consiglio di Stato, Sezione V, 5 giugno 2017 n. 2675).

3.2 La giurisprudenza ha quindi ulteriormente chiarito, in fattispecie analoga a quella in esame, che “, dovendo la commissione di gara basare su tali dichiarazioni la valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara dell’impresa. Soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante, mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016” (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 marzo 2019, n. 1730).

Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, il rigetto del motivo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/10/2021 di Roberto Donati

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