Cause di esclusione: partecipazione alla gara con domanda di concordato in bianco
Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, si è pronunciato su un tema spinoso e ampiamente dibattuto in giurisprudenza: la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare, integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche?
In realtà non dovrebbe trattarsi di causa di esclusione per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4 ( al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo le informazioni necessarie), valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.
Si tenga conto che la partecipazione alle gare pubbliche è considerata dal legislatore, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, un atto successivo ad autorizzazione del Tribunale una volta acquisito il parere del commissario giudiziale.
Si afferma quindi che l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva sia tenuto a richiedere tale autorizzazione, anche se già partecipante alla gara, e ad informarne tempestivamente la stazione appaltante.
L’autorizzazione del giudice alla partecipazione alla gara pubblica deve giungere entro il momento dell’aggiudicazione della stessa; non è necessario che in tale momento l’impresa sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Secondo l’Adunanza plenaria, tuttavia, dal testo ricavabile dal codice dei contratti (estremamente complesso in tutte le chiavi di lettura), si evince una duplice conclusione secondo cui la partecipazione a nuove gare sarebbe interdetta non solo a chi ha presentato domanda di concordato in bianco ma, più in generale, in tutti i casi in cui l’operatore che ha presentato domanda di concordato preventivo non sia stato ancora ammesso alla procedura.
Sentenza chiaramente in contrapposizione con quanto si è sempre affermato dalla lettura dell’art. 186 bis, comma 4, dove si dice chiaramente che tra il deposito della domanda e il decreto di apertura della procedura la partecipazione alle gare pubbliche è possibile purché sia autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale.
Autore: Redazione TuttoGare del 11/06/2021
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