Annotazioni Casellario ANAC: in caso di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, è senz’altro ravvisabile un’utilità dell’informazione
Se l’annotazione attiene a una determinazione di risoluzione per grave inadempimento contrattuale è senz’altro ravvisabile un’utilità dell’informazione, trattandosi appunto di fattispecie risolutoria per inadempimento, integrante ipotesi tipica di annotazione che in base alla giurisprudenza non richiede particolari ragioni motivazionali in ordine all’utilità.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 17/10/2025, n. 10013 nel respingere l’appello:
1.3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e parziale sovrapponibilità delle questioni sollevate, non sono condivisibili.
1.3.1. Come noto, in relazione alle funzioni informative assolte dal casellario tenuto dall’Anac ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (e, oggi, dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023), per costante giurisprudenza “a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla ‘utilità’ della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676)” (Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106; 31 ottobre 2025, n. 8471; 30 maggio 2025, n. 4717).
A tali ultimi fini è stato altresì osservato che “la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi, per l’Autorità, un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata: ‘…da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico’ (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 quater, n. 5834 del 2024)” (Cons. Stato, n. 8471 del 2025, cit.); ciò in un contesto in cui, appunto, “l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448)” (Cons. Stato, n. 4717 del 2025, cit.).
In tale contesto, “l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836)” (Cons. Stato, V, 12 agosto 2025, n. 7030 e richiamo ivi menzionato).
D’altra parte, la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione “non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale”, di guisa che “Non occorre [neppure] attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta […] che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico” (Cons. Stato, V, 14 agosto 2024, n. 7141).
1.3.2. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie emerge la non fondatezza del gravame proposto dalla -OMISSIS-
1.3.2.1. Sotto un primo profilo, l’annotazione controversa attiene a una determinazione di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, rispetto alla quale è senz’altro ravvisabile un’utilità dell’informazione, trattandosi appunto di fattispecie risolutoria per inadempimento, integrante ipotesi tipica di annotazione che in base alla su richiamata giurisprudenza non richiede particolari ragioni motivazionali in ordine all’utilità (cfr., per la rilevanza di siffatti provvedimenti, anche l’art. 8, comma 1, lett. b), Regolamento Anac di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, applicabile ai procedimenti concernenti le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 1, Regolamento di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, poi a sua volta sostituito giusta delibera n. 225 del 14 maggio 2025, di cui cfr. peraltro, oggi, il corrispondente art. 8, comma 2, lett. a); cfr. peraltro, nella specie, la determina impugnata, in cui si legge, dopo la descrizione dei fatti segnalati dal Comune: “Nel caso in questione è stata valutata l’utilità della notizia e la sua manifesta non inconferenza alla luce delle circostanze segnalate dalla S.A. con riguardo alle finalità individuate all’articolo 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/12/2025 di Roberto Donati

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