Perché dopo la proposta di aggiudicazione si passa all’aggiudicazione efficace?

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L’ articolo 17 dello schema di nuovo Codice dei Contratti pubblici è dedicato alle fasi delle procedure di affidamento.

Non si rilevano particolari novità rispetto a quanto previsto dall’articolo 32 del d.lgs. n.50 del 2016, se non per quel che riguarda l’aggiudicazione.

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L’articolo 17 comma 5 prevede infatti:

L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Risulta evidente come, rispetto alla sequenza prevista dagli articoli 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 (proposta di aggiudicazione-aggiudicazione-dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione), la nuova fase conclusiva della gara si articoli su: proposta di aggiudicazione- aggiudicazione efficace (espletate le verifiche sui requisiti).

Personalmente credo che sia un passo indietro rispetto all’attuale sequenza conclusiva della procedura di gara, perché determina un allungamento dei tempi.

In particolare perché i tempi di verifica dei requisiti (speriamo che il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico entri rapidamente a pieno regime) non sono certi, e dunque l’atto conclusivo (l’aggiudicazione con controlli effettuati) viene condizionato dalla maggiore o minore celerità nell’espletamento delle verifiche.

Di conseguenza, con l’articolo 17 comma 5, sarà spostato in avanti anche il termine per la possibilità di proporre ricorso avverso l’aggiudicazione.

Si ricorda come la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia in proposito da tempo affermato che “il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario” (Cons. Stato, Ad. Plen. 31 luglio 2012, n. 31 e, più di recente, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 4858).

E, poiché l’aggiudicazione diventa efficace dopo i controlli di rito, la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 23/02/2021, n. 1576).

L’articolo 17 del “nuovo” Codice modifica questa sequenza, ma non in meglio.

Se a questo si aggiunge l’applicazione delle sequenze procedimentali previste per l’esercizio del diritto di accesso (articoli 35 e 36) sembra ragionevole affermare come la fase conclusiva della gara prevista dal “nuovo” Codice risulti essere più lenta rispetto a quella attuale.

Anche se, per gli appalti sottosoglia non si applicano termini dilatori per la stipula del contratto (articolo 18).

L’auspicio insomma è che, nei passaggi parlamentari, per la fase finale della gara sia confermata l’attuale sequenza procedimentale.

Siena, 05 febbraio 2023

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/02/2023 di Roberto Donati 

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