La mera “accettazione incondizionata” della disciplina di gara non è idonea a supplire alle divergenze rispetto ai contenuti del capitolato speciale che si palesino nell’offerta tec...

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La ricorrente evidenzia come l’offerta tecnica dell’aggiudicataria abbia violato il capitolato speciale d’appalto ed il «principio della non condizionabilità dell’offerta» prevedendo l’intervento di personale della stazione appaltante quando invece era previsto che ogni onere fosse a carico dell’appaltatore.

Secondo l’aggiudicataria si tratta di un mero refuso che non può inficiare e/o modificare l’effettiva volontà negoziale del concorrente, chiaramente ed inequivocabilmente espressa sia nella dichiarazione di partecipazione alla gara, sia in sede di offerta tecnica da valutare nella sua globalità, avuto riguardo alla sua complessiva intellegibilità.

Tar Basilicata, Sez. I, 04/03/2022, n. 180 accoglie il ricorso:

4.1.2. L’argomento, ancorché suggestivo, va disatteso.

La domanda di partecipazione a un pubblico incanto, unitamente all’allegata offerta dell’operatore economico, costituisce atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale poiché l’operatore economico dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura, ma ha un contenuto più ampio poiché l’operatore dichiara anche il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla disciplina di gara (Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4198) e, come nel caso di specie, declina, anche in un’ottica competitiva, le modalità colle quali intende svolgere il servizio oggetto di gara.

4.1.2.1. Tale rilievo sgombera da subito il campo del contendere dalla tesi secondo cui il contestato contenuto della relazione tecnica della ………. sarebbe comunque recessivo, in quanto quest’ultima avrebbe «formalizzato la propria accettazione incondizionata delle norme di gara e di quelle capitolari», in sede di domanda di partecipazione alla gara (sub allegato A – dichiarazione cumulativa), ivi compreso quanto previsto art. 10 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui, tra l’altro «per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato e dovrà assumere, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore, a tempo indeterminato il personale proveniente dalle imprese cessanti (platea storica) impegnato nel servizio di igiene urbana dei Comuni di …..”.

Invero, come si è detto, altro è la domanda di partecipazione, altro è la prospettazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, articolata in sede di offerta tecnica.

La mera “accettazione incondizionata” della disciplina di gara non è idonea a supplire alle divergenze rispetto ai contenuti del capitolato speciale che si palesino, come è nel caso di specie, nell’offerta tecnica. Alle procedure comparative contraddistinte dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, peraltro, è connaturato uno iato tra le disposizioni di gara e le proposte oggetto di valutazione, risultando altrimenti impossibile l’attribuzione di punteggi differenziati. Non a caso, tra gli altri, è oggetto di valutazione la «organizzazione dei centri comunali di raccolta in riferimento alla dotazione di nuove attrezzature ed impianti, all’accessibilità dell’utenza ed al contenimento degli impatti sanitario-ambientali». E proprio agli orari di apertura al pubblico di tali centri che sono riferiti tanto la previsione convenzionale di cui all’art. 30 del capitolato speciale quanto il (distonico) profilo dell’offerta tecnica della controinteressata qui in rilievo.

In sintesi, alla generale accettazione della “lex specialis” contenuta nella domanda di partecipazione non può attribuirsi una altrettanto generale efficacia emendativa di eccentricità o obliquità dall’offerta tecnica rispetto alla disciplina di gara, né è riconoscibile la valenza salvifica che vuole attribuirle la controinteressata.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/03/2022 di Roberto Donati

 

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