Possibilità di accesso agli atti post rigetto del ricorso avverso esclusione

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Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige (Trento), con la sentenza del 6 luglio 2021 n. 115, ha stabilito come, dopo il rigetto in via definitiva del ricorso avverso l’esclusione da una gara, non possa essere accolta la richiesta di accesso agli atti.

Nella fattispecie trattata il ricorrente motivava l'accesso agli atti in relazione alla preparazione di un esposto alla Corte dei conti e alla procura della Repubblica, dopo che il ricorso contro l'esclusione dalla gara veniva respinto in via definitiva.

I Giudici hanno spiegato come “in tema di diritto di accesso agli atti di gara, la presenza di una sentenza, divenuta inoppugnabile, che abbia rigettato il ricorso avverso l'esclusione di un'impresa partecipante dalla procedura di gara con rigetto della domanda risarcitoria, impedisce la possibilità, per colui che abbia impugnato il diniego all'accesso, di conseguire (nemmeno in via risarcitoria per equivalente) «il bene della vita anelato in relazione alla gara»”.

La spiegazione risiede nel presupposto che colui che presenta ricorso  non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento della richiesta di accesso, in quanto  i documenti richiesti non potrebbero essere in alcun modo utilizzati nell'ambito di un giudizio ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile.

Il deterrente   di eventuale esposto alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica, è, secondo i Giudici, irrilevante, in quanto non   idoneo a radicare un interesse al ricorso in capo all'interessato, trattandosi di rimedi previsti dall'ordinamento ad altri fini e disciplinati autonomamente, che non possono comunque consentire al ricorrente di recuperare il bene della vita sotteso alle sue istanze.

A nulla rileva, inoltre,  anche la scelta di proporre istanza di accesso «Foia»: infatti l'istituto dell'accesso civico generalizzato ex art. 5-bis del dlgs n. 33/2013 si ritiene debba soddisfare un'esigenza di cittadinanza attiva e non è utilizzabile come surrogato dell'accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest'ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso.

Autore: Redazione TuttoGare del 25/08/2021

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