99,9% di ribasso sull’importo assoggettato a ribasso (netto manodopera scorporata): legittimo?

FATTO
Un bando di gara relativo ad un servizio ad alta intensità di manodopera (nido e centri per l’infanzia) procedeva a scorporare la manodopera dall’importo da assoggettare a ribasso.
L’aggiudicataria offre il 99,9% di sconto su detto importo, dichiarando contestualmente un importo della manodopera (ex art. 108) inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.

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IL GIUDIZIO
La seconda graduata ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando che l’aggiudicataria ha proposto un ribasso del 99,9% sull’importo a base di gara, quindi un’offerta inammissibile in quanto fondata su un illegittimo ribasso dei costi della manodopera e, in ogni caso, anomala in quanto non sorretta da idonea giustificazione.
LA DECISIONE
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 20 marzo 2025, n. 111 accoglie il ricorso.
Il Collegio ha in primo luogo chiarito la legittimità in astratto di un siffatto ribasso, richiamando integralmente la nota pronuncia del T.A.R. Toscana sulla piena ribassabilità dei costi della manodopera, nel caso scrutinato peraltro indiretta, così respingendo il primo motivo.
Il Collegio ha invece accolto il secondo motivo, invero con numerosi strafalcioni logico-giuridici, ritenendo non idonee le “giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, che, in quanto generiche, sommarie e prive di una analitica indicazione della scomposizione dei costi e delle speculari voci di risparmio, non sono in grado di supportare il così rilevante ribasso offerto dall’operatore economico e di dare prova di un utile di commessa che non risulti pari a zero“.
Uno tra gli strafalcioni? L’offerente aveva aumentato il divisore previsto dalle tabelle ministeriali, siccome le ore per la formazione ivi previste erano stata computate separatamente.
Il Collegio, del tutto erroneamente, ha ritenuto che dette ore avrebbero dovuto essere detratte e non sommate al “divisore medio annuo” tabellare. In tale ottica, quindi, la cifra di 1.570 ore, vantata dall’operatore economico a sostegno del proprio monte ore annuo idoneo ad abbattere i costi del lavoro, non solo non è in alcun modo supportata da una analitica giustificazione delle voci di calcolo, ma è anzi verosimilmente frutto di un errore di interpretazione del conteggio, che avrebbe dovuto tener conto delle ore effettivamente lavorate al netto di quelle di assenza anche per formazione e aggiornamento“.
Il che conclama invero la complessità della materia, sovente nemmeno chiara al Giudice amministrativo…
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/03/2025 di Elvis Cavaller

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