Non va disposto l’annullamento in autotutela del bando di gara e la sua ripubblicazione in caso di c...
La risposta alla richiesta di chiarimenti non costituisce una illegittima modifica delle regole di gara, ma un’interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale
Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 27 giugno 2019 n. 4418
Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato torna ad affrontare il tema della portata dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della gara in ordine all’interpretazione della lex specialis, delineandone i presupposti di legittimità.
In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi, l’appellante ha censurato l’operato della Stazione appaltante affermando, tra i diversi motivi di appello, che nel corso della procedura di gara vi sarebbe stata una illegittima modifica – mediante i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante – dei requisiti di partecipazione fissati dalla disciplina di gara e concernenti le certificazioni di qualità, che avrebbe in realtà richiesto l’annullamento in autotutela del bando di gara e la sua ripubblicazione e che peraltro i chiarimenti sarebbero stati forniti in modo tardivo, a ridosso del termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non accogliere siffatta censura e, richiamando propri precedenti in merito, ha rilevato che:
“a) la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis;
b) i chiarimenti operano a beneficio di tutti e – laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationise resi pubblici – non comportano alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, per cui non occorre procedere, a dispetto del principio di economicità, all’autoannullamento del bando e alla sua ripubblicazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Cons. Stato, Sez. III, n. 781 del 2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 2097 del 2015).
Anche in relazione all’eccepita tardività dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante, il Supremo Consesso amministrativo ha disatteso le censure dell’impresa appellante rilevando che l’intervallo di tempo (pari a 17 giorni) tra la pubblicazione del chiarimento e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non avesse compromesso la regolare partecipazione alla gara dei concorrenti (sul punto, il Collegio richiama analogo precedente del Consiglio di Stato che aveva ritenuto ammissibile un chiarimento reso appena una settimana prima di detta scadenza – cfr. Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2018, n. 907).
A cura di Appalti&Contratti del 22.07.2019 - autore Gaetano Zurlo
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