Contratti, proroga legittima se è nel bando

Nel codice appalti la proroga di un contratto deve essere temporanea, non imputabile a fatto dell'amministrazione e funzionale a garantire la continuità dell'azione amministrativa in attesa della scelta del nuovo contraente; sempre necessaria una adeguata motivazione, ma se si sceglie la via di una nuova gara la motivazione non serve.

Lo ha affermato il Tar Lazio Roma sezione II bis con la sentenza del 10 settembre 2018 n.9212 che, richiamando i contenuti di un parere dell'Anac del 2013, ha esaminato una fattispecie riferibile alla disciplina di cui all'articolo 106, del decreto n. 50 del 2016 che ammette la proroga soltanto quando ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. I giudici hanno richiamato un parere dell'Anac (parere AG 38/2013) che, anche se relativo alla previgente disciplina, ha comunque evidenziato che la proroga «è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente».
Sono quindi da ritenere legittime le clausole di proroga inserite fin dall'inizio negli atti di gara perché così facendo non risulta configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita a una forma di rinnovo del contratto in violazione dell'obbligo di gara. Viceversa, se la stazione appaltante procedesse a prorogare il contratto oltre i limiti delle previsioni della lex specialis ovvero, in assenza di tali previsioni, alla scadenza naturale del contratto, sussisterebbe un'illegittima fattispecie di affidamento senza gara. In ogni caso, dice la sentenza la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola del bando o del disciplinare, soggiace, comunque, a determinate condizioni e necessita di adeguata motivazione. Invece, se, come nella fattispecie oggetto di esame da parte del Tar, l'amministrazione opti per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria.

 

A cura di Oggi Italia del 14/09/2018

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