Verifica dell’interesse culturale del bene: il termine di cui all’art. 12, comma 10, del codice dei beni culturali non ha carattere perentorio

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Verifica dell’interesse culturale del bene: il termine di centoventi giorni (ora novanta) di cui all’art. 12, comma 10, del codice dei beni culturali non ha carattere perentorio.

Lo ricorda Consiglio di Stato, Sez. VI, 08/08/2025, n. 6980:

4. L’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che:

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

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L’art. 12 dello stesso codice dei beni culturali, ratione temporis vigente, dispone altresì che:

1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione”.

I presupposti per la sussistenza dell’interesse culturale del bene, quindi, sono costituti dall’essere opera di autore non più vivente e dal requisito della vetustà, vale a dire dal fatto che l’esecuzione dell’opera risale ad oltre settanta anni.

5. Nel caso di specie – considerato in via preliminare che il termine di centoventi giorni (ora novanta) di cui all’art. 12, comma 10, del codice dei beni culturali non ha carattere perentorio, sicché nessun significato giuridico può assumere il ritardo nella conclusione del procedimento di verifica (si tenga conto anche del fatto che l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 esclude l’operatività di un silenzio significativo per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale) e che la ……… s.r.l. è comunque intervenuta nel procedimento trasmettendo alla Soprintendenza una “breve memoria storica” del 28 settembre 2018 – la questione centrale della controversia attiene alla sussistenza o meno del requisito della vetustà, presupposto essenziale per la dichiarazione di interesse culturale del bene e del conseguente regime di tutela.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/08/2025 di Roberto Donati

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