Revoca della pre-aggiudicazione e facoltà di non aggiudicare la gara

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La facoltà di non aggiudicare la gara (cui è sostanzialmente riconducibile la revoca di una “pre-aggiudicazione” disposta dalla stazione appaltante nel caso in esame), assentita dall’art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. …”), rientra – come affermato dalla giurisprudenza formatasi in vigenza di analoghe norme contenute nei precedenti Codici dei contratti – nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa.

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Questo quanto ribadito da Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I,07/08/2025, n. 332:

Il ricorso non è fondato.

Invero – in disparte la pacifica inammissibilità delle doglianze rivolte dalla ricorrente all’affidamento del servizio che qui viene in rilievo ad altro operatore economico e/o di quelle con cui si erge a paladina del pubblico interesse, atteso che la medesima, per quanto concerne il primo profilo, ha disatteso l’onere, a suo carico, di specificamente impugnare con il ricorso ora in esame il provvedimento con cui lo stesso è stato disposto e gli atti ad esso presupposti (cfr. art. 40, comma 1, lett. b, c.p.a.), né si è riservata di farlo a mezzo della proposizione di motivi aggiunti, e, con riferimento al secondo, è palesemente priva di interesse personale concreto ed attuale – il Collegio ritiene dirimente ed idonea a sorreggere, in punto motivazione, il provvedimento opposto la circostanza evidenziata nello stesso che la “motonave Sarah non era stata indicata nell’offerta tecnica di gara: sono state indicate altre tre motonavi; non è possibile quindi comprendere, in assenza di formale dichiarazione prevista, se la stessa sia conforme ai requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto”.

Si rammenta, infatti, che la facoltà di non aggiudicare la gara (cui è sostanzialmente riconducibile la revoca della pre-aggiudicazione in precedenza disposta), assentita dall’art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. …”), rientra – come affermato dalla giurisprudenza formatasi in vigenza di (pressoché) analoghe norme contenute nei precedenti Codici dei contratti – nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (cfr. TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838). Dipende, infatti, da una negativa valutazione delle offerte presentate (o dell’unica offerta presentata) che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3553; Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721; Cons. Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 novembre 2017, n. 791; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 maggio 2013, n. 1427). E’ dunque, come tale, frutto di un apprezzamento meritale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero per travisamento fattuale.

Nel caso specifico, la facoltà esercitata dall’Azienda intimata – che trova, tra l’altro, puntuale previsione anche nella lex specialis di gara (vedesi art. 3 Lettera d’invito – all. 007-13 fascicolo doc. APT) – sfugge ai vizi che potrebbero renderla sindacabile e la motivazione che basta a sostenerla s’appalesa, anzi, logica, congrua e ragionevole.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/08/2025 di Roberto Donati

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