Unico centro decisionale: a fronte degli indizi ricade in capo all’impresa un vero e proprio onere di prova contraria

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A fronte dell’avvenuto assolvimento da parte della stazione appaltante della prova presuntiva richiesta dall’art. 95, co. 1, lett. d) del nuovo Codice, l’impresa non può limitarsi a fornire una lettura alternativa di solo alcuni degli elementi valorizzati dall’Amministrazione, ricadendo in capo alla stessa un vero e proprio onere di prova contraria, inteso, per quanto di specifico interesse, nel senso dell’effettiva dimostrazione dell’insussistenza del collegamento sostanziale.

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Questa la sintesi della decisione del Tar Puglia, che si esprime sull’esclusione di impresa aggiudicataria per la quale veniva riscontrava una situazione di possibile collegamento con altre due imprese partecipanti alla medesima procedura.

Il RUP, in particolare, evidenziava i seguenti elementi sintomatici della possibile situazione di collegamento: risultanze del casellario ANAC relative a precedente esclusioni disposte per la medesima ragione; unicità del domicilio delle imprese; sussistenza del medesimo errore formale nella presentazione delle domande (allegazione della documentazione SOA in luogo dell’imposta di bollo); presentazione delle offerte da parte delle imprese con scarto temporale tale da far presupporre il caricamento consecutivo sulla piattaforma; presentazione delle garanzie provvisorie mediante polizza assicurativa rilasciata dalla stessa agenzia.

Le controdeduzioni non risultavano sufficienti, per cui il RUP disponeva l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria e delle altre due società ritenute come sostanzialmente collegate.

Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 29/10/2024, n. 1140 respinge il ricorso avverso l’esclusione:

4.8 L’Amministrazione, pertanto, ha fornito dimostrazione della sussistenza di elementi di collegamento tra le imprese sia di carattere strutturale (quali la contiguità di sede delle società e di residenza di diversi appartenenti agli organi sociali, come anche le relazioni familiari tra questi – elemento già ritenuto dalla giurisprudenza idoneo a giustificare anche da solo l’esclusione; sul punto Cons. Stato – Sez. V, 12.1.2021, n. 393) sia di natura sostanziale in relazione alle modalità di presentazione delle offerte (presenza del medesimo errore formale, comunanza degli indirizzi IP di provenienza, presentazione ravvicinata delle offerte, ricorso al medesimo professionista e alla medesima agenzia assicurativa).

4.9 Detti elementi, valutati in ottica complessiva ed ulteriormente rafforzati dalla circostanza della già intervenuta esclusione in precedenti occasioni delle tre ditte sempre per la medesima ragione (come da comunicazioni ANAC citate nella relazione del RUP del 09.09.2024), costituiscono, quindi, indizi gravi, precisi e concordanti del pericolo di orchestrazione o contaminazione delle offerte, tale da permettere di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023.

5. Al contempo, le controdeduzioni offerte da parte della ricorrente non risultano idonee a superare il complessivo quadro probatorio ritraibile dalla prospettazione dell’Amministrazione.

5.1. La società, in sintesi, ha dedotto il mancato assolvimento dell’onere dimostrativo da parte della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti elementi: l’unico fatto realmente accertato è il legame di parentela tra i legali rappresentanti della xxxx e della yyyy, il quale, tuttavia, non avrebbe mai inciso sull’operatività delle rispettive società; le tre imprese hanno sede in immobili distinti; il ricorso al medesimo professionista (da cui dipenderebbe anche l’errore formale nella presentazione delle offerte e l’unicità degli indirizzi IP) e alla medesima agenzia di assicurazioni si spiega sulla scorta delle modeste dimensioni del Comune dove le imprese hanno sede e, quindi, sulla difficoltà di reperire professionisti che possano fornire i servizi richiesti; il caricamento consecutivo delle offerte è dipeso dall’urgenza di provvedere, stante l’incombente scadenza dei termini.

5.2. Tali considerazioni non sono, tuttavia, idonee a superare il quadro indiziario posto a base del provvedimento impugnato. Ed invero, in primo luogo, a fronte dell’avvenuto assolvimento della prova presuntiva richiesta dall’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023, la ricorrente non potrebbe limitarsi a fornire una lettura alternativa di solo alcuni degli elementi valorizzati dall’Amministrazione, ricadendo in capo alla stessa un vero e proprio onere di prova contraria, inteso, per quanto di specifico interesse, nel senso dell’effettiva dimostrazione dell’insussistenza del collegamento sostanziale. In secondo luogo, anche a prescindere da tale ultimo rilievo, le controdeduzioni proposte non sono comunque tali da dequotare la forza probatoria complessiva ritraibile dalla motivazione del provvedimento impugnato e dalla documentazione a suo sostengo.

5.3. Se, infatti, le spiegazioni della ricorrente in ordine all’impiego del medesimo professionista e broker assicurativo (ricollegate, in sintesi, alle modeste dimensione del Comune ove le imprese hanno sede), intese singolarmente, potrebbero anche costituire valida spiegazione delle corrispondenti circostanze valorizzate dall’Amministrazione, deve, tuttavia, considerarsi che il complesso indiziario posto a fondamento del provvedimento di esclusione tra il suo valore probatorio dalla lettura complessiva di tutti elementi che ne costituiscono fondamento. Sicché anche rilievi suscettibili di lettura alternativa o che da soli non sarebbero sufficienti alla dimostrazione dell’unicità del centro decisionale, letti unitamente ad altri elementi particolarmente significativi (non contestati o adeguatamente smentiti dalla ricorrente), ne rafforzano il quadro di insieme e permettono di ritenere assolta da parte dell’Amministrazione la prova presuntiva richiesta dall’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023.

5.4. Orbene, deve rilevarsi come la ricorrente si limiti, nei fatti, alle sole contestazioni relative ai profili poc’anzi evidenziati, non contrastando, invece, con adeguate spiegazioni e dimostrazioni gli elementi di maggior rilievo posti a fondamento del provvedimento di esclusione (come, nello specifico, quelli relativi ai legami familiari tra i componenti degli organi sociali, alla contiguità di residenza di questi ultimi, alla vicinanza di sede delle imprese coinvolte e alla presenza nel casellario ANAC di precedenti esclusioni determinate dalle medesime ragioni), sicché il valore indiziario complessivo risultante dalla prospettazione dell’Amministrazione non ne risulta inficiato.

5.5. Al contempo, la ricorrente non fornisce nemmeno la prova contraria in ordine all’insussistenza, pur a fronte dei richiamati elementi indiziari, di un collegamento sostanziale tra le società escluse. Sotto tale profilo, deve, in particolare, evidenziarsi come le affermazioni contenute nel ricorso in punto di asserita autonomia operativa delle imprese sono presentante in via del tutto generica, senza essere ricollegate a circostanze esplicative di carattere specifico o suffragate da elementi di prova, ragione per cui non possono ritenersi idonee ad integrare la suddetta prova contraria.

5.6. Per quanto detto, pertanto, la valutazione offerta dall’Amministrazione nelle motivazioni del provvedimento impugnato risulta ragionevole ed esente da vizi logici ed è tale da soddisfare lo standard probatorio di cui all’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023, mentre, al contempo, le contestazioni di parte ricorrente non risultano idonee a consentire il superamento del dedotto quadro dimostrativo. Ne discende, quindi, la legittimità del provvedimento di esclusione oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, l’infondatezza del ricorso.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/10/2024 di Roberto Donati

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