Criticità in alcune procedure di gara gestite su delega di stazioni appaltanti non qualificate

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Criticità in alcune procedure di gara gestite su delega di stazioni appaltanti non qualificate

Quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Tra questi vanno certamente inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l’ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza.

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E’ quanto ha ribadito Anac, con una serie di provvedimenti deliberati dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 ottobre 2024, che riguardano in tutti i casi Asmel Consortile scarl, la quale non ha assolto – né in fatto, né in diritto - l’obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto dell’ente comunale.

In particolare, è emerso che “l’ente comunale, non avendo il necessario livello di qualificazione, si è rivolto ad Asmel Consortile scarl, affinché quest’ultima svolgesse la fase di affidamento per conto della prima. Pertanto, Asmel Consortile scarl avrebbe dovuto condurre l’intera fase di gara, e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità. Tuttavia, in sede istruttoria è emerso come alcuni atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara siano stati adottati dall’ente comunale non qualificato”.

Pertanto “Asmel Consortile scarl - scrive l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle delibere 465, 466, 467, 468, 469, riguardanti diverse stazioni appaltanti che si sono affidate a Asmel Consortile scarl - non ha fornito alcun contributo sostanziale nella redazione della documentazione di gara e nello svolgimento della procedura di gara. Ove l’atto sia formalmente assunto dall’ente non qualificato è a quest’ultimo imputabile”.

Dalle verifiche effettuate da Anac, infatti, “appare che Asmel Consortile scarl abbia svolto la mera attività di consulenza e assistenza nelle procedure di appalto e di messa a disposizione della piattaforma, non anche la fase di affidamento per conto di altri soggetti (non qualificati), non avendo adottato alcun provvedimento o atto caratterizzante la fase di affidamento. Fermo l’obbligo dell’adozione della decisione a contrarre da parte della stazione appaltante beneficiaria dell’intervento non qualificata, spetta al soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante) delegato la responsabilità della fase di gara e quindi del contenuto degli atti di gara e dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento”.

“Come già evidenziato dall’Autorità, la norma ha il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia svolta da un soggetto dotato delle competenze richieste per lo svolgimento della procedura di gara, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice”.
Anac evidenzia, invece, che le gare in esame siano state di fatto “condotte dall’ente comunale non qualificato, invece che da Asmel Consortile scarl” o da altro soggetto adeguatamente qualificato.

Tale modus procedendi vanifica nei fatti il ruolo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, caposaldo del nuovo codice dei contratti pubblici. Non a caso, quasi tutte le procedure esaminate - nei fatti condotte da soggetti privi di qualificazione – hanno evidenziato criticità ulteriori (come l’erronea previsione dei requisiti di partecipazione o l’omessa verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario) certamente evitabili ove fossero state gestite da soggetti adeguatamente qualificati, come imposto dalla normativa vigente.

Fonte: ANAC del 28/10/2024

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