Nel sopra soglia il RUP può presiedere la commissione?

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Secondo l’appellante, sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93 co. 3 d. lgs. n. 36/2023), il RUP potrebbe unicamente “far parte” della commissione giudicatrice, ma non anche svolgere il ruolo di presidente.

Cons. Stato, V, ord. 28 ottobre 2024, n. 4016 non conviene con una siffatta tesi, in quanto “non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice, non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente. Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d. lgs. n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e non anche in quelli di importo ad esse superiore“.

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L’ordinanza è certamente corretta.

Nel sotto-soglia il RUP può far parte della commissione anche se non dirigente. Sotto questo profilo è cristallina la modifica (i.e. deroga) apportata all’art. 107, c. 3, lett. a) del d.lgs. 267/2000.

Nel sopra soglia, ove non opera una siffatta deroga, il RUP può certamente far parte della commissione, ma a condizione che sia un dirigente (cfr. sul punto questo articolo).

L’appellante ha con tutta evidenza sfruttato l’opacità della relazione illustrativa al Codice, che sul punto presenta effettivamente profili di ambiguità, nella misura in cui prevede:

L’art. 51, muovendo dal presupposto che il nuovo art. 93 già contempla la possibilità che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, si limita a consentire che il RUP possa anche presiederla“.

Ecco l’appiglio che ha originato la tesi dell’appellante (“far parte”, non presiedere), cui si aggiungono i seguenti incisi espressamente riferiti al sotto-soglia, che hanno portato l’appellante a dedurne quindi l’inapplicabilità al sopra-soglia.

Si intende in tal modo introdurre una forte semplificazione nelle procedure sottosoglia, prevedendo, in via generale, la legittimità della partecipazione del RUP alla commissione e la possibilità che lo stesso assuma anche il ruolo di presidente.

L’incompatibilità assoluta tra i ruoli di RUP e di componente della commissione giudicatrice era stata già superata dal decreto legislativo n. 56 del 2017, che aveva introdotto un secondo periodo al comma 4 dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», norma, tuttavia, di non univoca interpretazione.

La norma in esame, per il sottosoglia, risolve in radice il problema concernente la possibilità del RUP di essere sia componente sia presidente della commissione“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/10/2024 di Elvis Cavalleri

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