Subappalto “necessario” delle prestazioni di “raccolta e trasporto materiali non vegetali”. Legittimità.

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Il disciplinare di gara per il servizio di manutenzione del verde pubblico richiedeva, quale requisito di qualificazione a pena d’esclusione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Secondo la ricorrente nessuna delle imprese riunite nell’a.t.i. aggiudicataria possedeva l’iscrizione nella categoria richiesta dalla lex specialis di gara, dunque il raggruppamento doveva essere escluso.

Tar Piemonte, Sez. I, 05/01/2021, n. 9 respinge il ricorso stabilendo :

che, tuttavia, le imprese aggiudicatarie avevano ritualmente reso, già in sede di offerta (si veda la sez. D del DGUE – doc. 3 della difesa del Comune), la dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni di “raccolta e trasporto materiali non vegetali”, così integrando la qualificazione necessaria;

che il ricorso al subappalto necessario non era vietato dal disciplinare di gara;

che l’integrazione della qualificazione, mediante il subappalto, è ammessa anche negli appalti di servizi (Cons. Stato, sez. V, n. 3504 del 2020; Id., sez. V, n. 3727 del 2019);

che, per la gara controversa, non sussisteva l’obbligo di preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore (si veda, in giurisprudenza: Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2015; TAR Piemonte, sez. I, n. 99 del 2020);

che alla gara controversa è senz’altro applicabile la disciplina derogatoria dettata dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55 del 2019, ai cui sensi “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”;

che pertanto, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa del Comune, il raggruppamento aggiudicatario è stato legittimamente ammesso alla gara, avendo reso in sede di offerta la dichiarazione di voler subappaltare le prestazione per le quali era sprovvisto della qualificazione, in specie dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 – sottocategoria D1 e D4;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/01/2021 di Roberto Donati

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