Sostituzione della mandante solo con altra impresa partecipante al raggruppamento!

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Nell’accogliere il ricorso, il Tar Lazio ribadisce quanto recentemente stabilito da Cons. Stato, Ad. Plen, 27 maggio 2021, n. 10, ossia che è possibile la sostituzione della mandante soltanto con un’altra impresa interna al raggruppamento oppure la riduzione del raggruppamento per esigenze organizzative ai sensi dell’art. 48, comma 19, D.Lgs. 50/2016.

Ecco la sintesi di Tar Lazio, Roma, Sez. I, 02/ 07/ 2021, n. 7844:

A risolvere il predetto contrasto è di recente intervenuta l’Adunanza Plenaria, declinando i seguenti principi:

a) l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

b) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale” (Cons. Stato, Ad. Plen, 27 maggio 2021, n. 10).

Alla luce dei riportati principi …….avrebbe potuto, dunque, autorizzare la sostituzione di ……….. soltanto con un’altra impresa interna al raggruppamento ovvero consentire la riduzione del raggruppamento per esigenze organizzative ai sensi dell’art. 48, comma 19, D.Lgs. 50/2016.

A tale proposito la controinteressata sostiene che il RTI fosse comunque qualificato per la categoria prevalente OG3, secondo le seguenti classifiche: ………….

Ne discende che …….., preso atto del venir meno in capo a ……… di un requisito partecipativo non annoverabile fra quelli di cui all’art. 80 cit., pur non potendo escludere de plano ………., come preteso dalla ricorrente, avrebbe tuttavia dovuto assegnare allo stesso un termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno e, in caso di verifica positiva dell’effettiva sussistenza dei requisiti di qualifica in capo allo stesso, come richiesto dal Punto II.2.6. del Bando, consentirgli di riprendere la procedura di gara ovvero, al contrario, in caso di verifica negativa, escluderlo.

Conclusivamente, stante la parziale fondatezza del primo motivo, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti di gara relativi al Lotto 4 devono essere annullati, a partire dall’autorizzazione al subentro di …….. a ……… e con tutti gli atti a valle, compresa l’aggiudicazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/07/2021 di Roberto Donati

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