Se la lex specialis non fa riferimento ad un particolare CCNL, bensì al “settore” di riferimento, sono ammissibili offerte con altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare

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Nell’ambito delle gare pubbliche, qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al “settore” di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare.

Questo quanto stabilito dal Tar Lazio.

La ricorrente contesta come l’aggiudicataria non abbia applicato il CCNL del restauro, come richiesto dall’art. 102 D. Lgs. 36/2023 e dal disciplinare, e ai sensi del quale era previsto l’obbligo “di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.n. 36/2023.

In particolare, l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL F012, afferente – genericamente – alle attività edili e senza alcuno specifico riferimento agli interventi di restauro; laddove, invece, la ricorrente aveva indicato il CCNL F012 EDILIZIA – C011 IMPIANTISTICA – V950 RESTAURO, ovvero quello espressamente attinente alle prestazioni che la P.A., a mezzo della procedura di gara che qui occupa, aveva inteso richiedere ai concorrenti.

 
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Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 10/09/2025, n. 16150 respinge il motivo di ricorso:

10.1 Si tratta di censura infondata, posto il C.C.N.L. (F012 per il settore Edili) che la xxx S.r.l. – nella domanda di partecipazione alla gara – ha dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nell’appalto ai fini della determinazione del costo della manodopera è lo stesso asseritamente indicato dalla odierna ricorrente, così come entrambe si sono impegnate a: “garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva depositata dal Comune di … in data 16/6/2025 e in parte qua non contestata dalla Società ricorrente), giusta la prescrizione di cui all’art. 41.1, lett. m), del disciplinare di gara.

10.2 E per condivisibile giurisprudenza, nell’ambito delle gare pubbliche, qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al “settore” di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/01/2022, n. 199).

10.3 E, invero, nella specie la coerenza del Contratto Nazionale di categoria applicato dalla Società aggiudicataria con il settore d’attività e l’oggetto dell’appalto messo a gara si evince proprio dalle clausole del medesimo C.C.N.L., il quale si applica testualmente a tutte le imprese (e ai lavoratori da esse dipendenti) che svolgono le lavorazioni specificamente enumerate nel testo dell’Accordo, tra le quali compare: “il restauro anche artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate, nonché il restauro di opere monumentali.” E, anzi, nelle diverse fasi di rinnovo, le parti sociali si sono impegnate a: “verificare in modo puntuale la corretta applicazione del C.C.N.L. nell’ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei C.C.N.L. delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell’edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/09/2025 di Roberto Donati

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