FOCUS: “Criteri ambientali minimi ed obblighi connessi della Stazione Appaltante”

Premessa
I criteri ambientali minimi (CAM) sono oggi uno degli strumenti centrali per orientare gli appalti pubblici verso la sostenibilità, in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).
L’art. 57 del d.lgs. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 83, ha sostituito le precedenti disposizioni del d.lgs. 50/2016 (artt. 34 e 71), ribadendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di adeguare la lex specialis ai CAM individuati dai decreti ministeriali.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2025, n. 1857, affronta in modo puntuale il tema, chiarendo l’estensione degli obblighi delle stazioni appaltanti e la natura delle prescrizioni CAM, con particolare riguardo al D.M. n. 51/2021 sui servizi di pulizia e sanificazione.
Il quadro normativo
Gli artt. 57 e 83 del Codice dei contratti pubblici impongono:
- l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali elaborate con decreto ministeriale;
- l’orientamento delle procedure verso prodotti, servizi e soluzioni con minore impatto ambientale;
- la qualificazione dei CAM come strumenti obbligatori, non come facoltativi accorgimenti gestionali.
In questo senso, i decreti ministeriali assumono la funzione di norme integrative della lex specialis, definendo:
- il contenuto minimo dei criteri ambientali;
- la distinzione tra specifiche tecniche qualificabili come elementi essenziali dell’offerta (con conseguenze espulsive) o come requisiti premianti (rilevanti solo ai fini del punteggio);
- il momento procedurale in cui deve essere verificata la conformità ai CAM (fase di gara o fase esecutiva).
Il caso deciso dal Consiglio di Stato
Nel giudizio oggetto della pronuncia, l’appellante sosteneva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto, già in sede di offerta, indicare non solo la tipologia, ma anche il numero delle macchine da impiegare per i servizi di pulizia, allegando altresì le relative schede tecniche a dimostrazione della conformità ai CAM del d.m. 51/2021.
Il Consiglio di Stato ha respinto tale tesi, valorizzando il tenore dell’art. 15 del capitolato d’oneri che richiedeva un “elenco completo delle macchine” e la “documentazione a comprova delle dichiarazioni”, senza menzionare espressamente né il numero né l’allegazione obbligatoria delle schede tecniche a pena di esclusione.
Il Collegio ha richiamato l’allegato 1 del d.m. 51/2021 (punto b.3), il quale prevede che la conformità ai CAM sia verificabile anche in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che non vi è un obbligo di duplicazione dei controlli (gara ed esecuzione), bensì la facoltà per la stazione appaltante di modulare tempi e modalità della verifica, in base alle caratteristiche del contratto e alle proprie esigenze.
La distinzione tra criteri premianti ed elementi essenziali
Riprendendo l’orientamento già espresso in Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2022, n. 397, la sentenza chiarisce che:
- quando la specifica tecnica è un criterio premiante, la verifica deve avvenire in fase di gara, al fine di attribuire il punteggio aggiuntivo;
- quando è un elemento essenziale dell’offerta, la sua mancanza determina l’esclusione, ma la verifica della conformità concreta può essere demandata alla fase di esecuzione.
Nel caso concreto, la lex specialis non configurava come essenziale l’indicazione del numero delle macchine o delle relative schede tecniche. Pertanto, imporre tali oneri avrebbe significato introdurre, in via interpretativa, una clausola escludente non chiaramente prevista.
I principi richiamati: buona fede e favor partecipationis
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che le clausole di gara devono essere interpretate in conformità ai principi di:
- buona fede, che impone una lettura equilibrata delle prescrizioni;
- favor partecipationis, che esclude interpretazioni estensive delle clausole escludenti.
Ne deriva che le stazioni appaltanti non possono aggravare gli obblighi documentali a carico dei concorrenti se non sulla base di una previsione chiara e univoca.
Implicazioni operative
La decisione fornisce alle amministrazioni indicazioni operative rilevanti:
- la lex specialis deve distinguere con precisione gli obblighi essenziali, la cui violazione determina l’esclusione, dai criteri premianti;
- i CAM vanno sempre inseriti negli atti di gara, ma la verifica della loro concreta osservanza può essere differita alla fase esecutiva, se non diversamente disposto;
- il richiamo ai decreti ministeriali non può tradursi in un aggravio ingiustificato per i concorrenti, ma deve mantenere un equilibrio tra sostenibilità e apertura del mercato.
Conclusioni
La sentenza Cons. Stato n. 1857/2025 conferma che i CAM sono strumenti vincolanti e qualificanti, ma la loro applicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di chiarezza, proporzionalità e favor partecipationis.
L’obbligo di adeguamento della lex specialis ai Decreti ministeriali non implica che ogni prescrizione si traduca automaticamente in una clausola escludente: occorre distinguere tra impegni vincolanti, la cui verifica può avvenire anche in fase esecutiva, e criteri premianti, da valutare già in gara.
In tal modo si realizza un equilibrio tra sostenibilità ambientale e tutela della concorrenza, che costituisce la finalità ultima dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023 e del sistema dei CAM.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/09/2025

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