FOCUS: “L’obbligo dichiarativo degli operatori economici tra penali contrattuali e criticità nell’esecuzione di precedenti appalti”

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Premessa

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6882 affronta nuovamente il delicato tema dell’ambito dell’obbligo dichiarativo gravante sugli operatori economici in sede di partecipazione alle gare pubbliche.

La questione riguarda, nello specifico, se la concorrente fosse tenuta a dichiarare l’irrogazione di penali e le criticità insorte in precedenti rapporti contrattuali con altre amministrazioni, vicende non sfociate in risoluzione contrattuale.

 
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I fatti di causa

L’appellante aveva invocato la mancata esclusione della controinteressata per omessa dichiarazione:

  • penali contrattuali irrogate in un precedente appalto, per un importo di circa 60.000 euro;
  • criticità emerse nella gestione di un altro servizio, documentate da articoli di stampa.

Il TAR aveva respinto il ricorso e l’appello è stato esaminato dal Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha escluso la fondatezza della censura, con argomentazioni che si collocano nel solco della giurisprudenza consolidata:

  • Inidoneità delle fonti giornalistiche: le notizie di stampa non costituiscono elemento probatorio sufficiente a fondare cause di esclusione, in quanto prive di plausibile supporto indiziario (Cons. St., Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 259).
  • Entità delle penali: nel caso di specie l’ammontare delle penali era inferiore alla soglia dell’1% del valore dell’appalto, fissata dal disciplinare come limite oltre il quale sorge l’obbligo dichiarativo e valutativo da parte della stazione appaltante.
  • Natura delle penali contrattuali: la mancata dichiarazione delle penali non integra, di per sé, una violazione dei doveri professionali né dimostra grave negligenza. L’applicazione di penali contrattuali non rappresenta infatti un sintomo univoco di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, soprattutto quando non accompagnata da specifica valutazione sulla gravità delle manchevolezze (Cons. St., Sez. III, 5 marzo 2020, n. 1609).
  • Criticità nell’esecuzione del servizio: inesattezze nell’esecuzione che non assumono la gravità di un inadempimento tale da legittimare la risoluzione contrattuale non devono essere oggetto di obbligo dichiarativo in successivi procedimenti di gara, pena un’irragionevole estensione degli oneri informativi e una compressione dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.

Riferimenti al nuovo Codice dei contratti pubblici

La Sezione IV conferma che tali principi trovano applicazione anche nel quadro normativo introdotto dal D.lgs. 36/2023.

  • L’art. 95, comma 1, lett. e), prevede l’esclusione in caso di illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore.
  • L’art. 98 ha trasposto le fattispecie già contemplate dall’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016, ribadendo che solo condotte gravi e circostanziate giustificano l’esclusione.

Ne consegue che, in assenza di risoluzioni contrattuali o penali di importo significativo, non sorge un obbligo dichiarativo generalizzato per l’operatore economico.

Considerazioni conclusive e impatti operativi

La pronuncia offre spunti di rilievo per stazioni appaltanti e operatori:

  • Per le stazioni appaltanti: la valutazione sull’affidabilità professionale deve basarsi su elementi concreti, documentati e significativi, non su fonti giornalistiche o contestazioni prive di gravità. L’applicazione di penali, se non accompagnata da un quadro di inadempimenti rilevanti, non è sufficiente a incidere sulla partecipazione alla gara.
  • Per gli operatori economici: l’obbligo dichiarativo si limita a circostanze effettivamente rilevanti, evitando un aggravio ingiustificato degli oneri informativi. Tuttavia, permane la necessità di un’attenta valutazione preventiva delle vicende pregresse, soprattutto quando abbiano comportato risoluzioni contrattuali, gravi contestazioni o penali di importo superiore alle soglie di rilevanza stabilite.

La sentenza si colloca, dunque, in una prospettiva di equilibrio: da un lato, tutela la stazione appaltante da comportamenti realmente lesivi dell’affidabilità contrattuale, dall’altro, evita che mere irregolarità esecutive o contestazioni marginali diventino ostacolo alla libera partecipazione alle gare, in coerenza con i principi di proporzionalità e concorrenza.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 09/09/2025

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