Sanzioni Anac ed interpretazione restrittiva

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Il Tar Lazio , con riferimento al potere di annotazione dell’Anac, riprende l’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 nel punto in cui stabilisce che “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”.

Tutto ciò premesso, dunque, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, hanno rilievo esclusivamente le condotte espressamente previste dalla norma, ovvero l’omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni. A comprova della tesi è utile rilevare come in tal senso si sia espressa la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente, nel momento dell’ omissione delle informazioni che avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all’aggiudicazione della gara,  secondo la sentenza, non ha letteralmente rifiutato di fornire informazioni al riguardo richieste, né volontariamente reso dichiarazioni false.

In conclusione, aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non trova applicazione la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Autore: Redazione TuttoGare del 10/09/2021

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