Richiesta del computo metrico estimativo delle migliorie. Legittimità

La disciplina di gara, richiamato tra gli altri il divieto generale di contaminazione dell’offerta tecnica con elementi dell’offerta economica, richiedeva espressamente a pena di esclusione l’inserimento nell’offerta tecnica di un computo metrico estimativo di tutte le componenti offerte in miglioria.
La seconda classificata ricorreva per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’aggiudicazione con subentro nel contratto e risarcimento danni, deducendo come fosse intervenuta un’indebita commistione valutativa tra offerta tecnica ed economica.

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Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 07/07/2025, n. 13266 respinge il ricorso:
Ciò posto il Collegio, pronunciandosi in forma semplificata ex art. 120, comma 5, CPA, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
In disparte considerazioni sull’eccepita inammissibilità si reputa risolutiva l’infondatezza nel merito dell’invocata violazione del principio di non commistione tra aspetti valutativi tecnici ed economici.
Va in primis ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza “alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico” (Cons. Stato n. 5789/2024) infatti “tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. .. “possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto” (Cons. Stato, n. 919/2025; in termini v.si anche Cons. Stato, V, n. 8011 del 2022; Cons. Stato, V, n. 273 del 2020; Cons. Stato, V, n. 3609 del 2018).”
E’ indubbio che nel caso di specie la richiesta del computo metrico estimativo a corredo dell’offerta tecnica sia stata una consapevole scelta del bando, di seguito più volte confermata ed applicata dagli organi di gara ed alla quale l’Aggiudicatario ha corrisposto enunciando con precisione le migliorie offerte e la loro valorizzazione.
Detta richiesta, che si accompagnava nella lex specialis alla contestuale affermazione di principio sul divieto di commistione con elementi economici dell’offerta tecnica, non risulta, a ben vedere, in contraddizione con tale principio.
La Stazione appaltante ha invero ritenuto di sollecitare i partecipanti a formulare offerte migliorative creando una concorrenza “al rialzo” diretta ad acquisire possibili utilità aggiuntive al patrimonio pubblico rispetto allo standard di gara, trattasi di scelta non censurabile (ed anzi tendenzialmente virtuosa) la cui attuazione non poteva che concretizzarsi in sede di valutazione dell’offerta tecnica, luogo elettivo in cui apprezzare possibili migliorie ed attribuire loro il conseguente premio aggiuntivo in termini di punteggio.
Rispetto a detta scelta, della cui legittimità non è quindi dato dubitare, ha rappresentato mera, logica, modalità attuativa l’acquisizione di un computo metrico estimativo sì da illustrare dettagliatamente i caratteri ed i prezzi delle migliorie offerte, consentendo alla Commissione una loro più consapevole ed oggettiva valutazione nell’ambito della complessiva offerta tecnica.
Del resto in una procedura di aggiudicazione che separi nettamente il giudizio tecnico da quello economico, non si potrebbe negare che la valutazione tecnica di un’offerta di miglioria, in assoluto ed in comparazione con le altre, non implichi un previo inevitabile processo mentale di attribuzione di valore economico alla miglioria, dovendosi alla fine pervenire ad identificare fra tutte l’offerta tecnica capace di apportare -complessivamente considerata al lordo dei miglioramenti- la maggiore utilità al patrimonio pubblico.
L’acquisizione del CME nel caso di specie, quindi, non ha fatto altro che agevolare il giudizio della Commissione sulle migliorie, espresso nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica, senza per questo “anticipare” elementi decisivi capaci di far prefigurare l’entità o comunque la maggior convenienza della correlata offerta economica, considerati sia l’impatto limitato a poco più del decimo del valore dell’appalto delle migliorie in questione, sia la previsione dell’espressione del prezzo offerto non a misura -come accade nei computi metrici estimativi- bensì a “corpo” con l’indicazione di un ribasso percentuale complessivo sull’importo a base di gara.
Il ricorso è pertanto da respingere in ogni sua domanda, con conferma degli atti impugnati.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/07/2025 di Roberto Donati

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