FOCUS: “Determinazione dei requisiti speciali di partecipazione nel caso di opzione di proroga contrattuale: riflessi del Parere MIT n. 3633 del 23 giugno 2025”

1. Il caso sottoposto al MIT
Con il parere del 23 giugno 2025, n. 3633, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affrontato una questione di rilevante interesse per le stazioni appaltanti e gli operatori economici: come determinare i requisiti speciali di partecipazione (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) nel caso in cui, in un appalto di lavori di manutenzione a canone per un anno, sia prevista un’opzione di proroga contrattuale.

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Il quesito sottoposto verteva sul dubbio se i requisiti dovessero commisurarsi:
- al solo valore del contratto posto a base d’asta (pari a una annualità), oppure
- al valore complessivo dell’appalto, includendo anche il valore della proroga opzionale prevista negli atti di gara.
- Il quadro normativo di riferimento
Il Ministero ha ricostruito il contesto normativo facendo riferimento a due disposizioni chiave del D.Lgs. 36/2023:
- Art. 14 (Calcolo del valore stimato degli appalti), che stabilisce che il valore complessivo dell’appalto deve comprendere «tutte le forme di opzioni e rinnovi del contratto, quando previsti dagli atti di gara», oltre a premi o pagamenti eventualmente riconosciuti ai partecipanti.
- Art. 100 (Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale), il quale disciplina i requisiti speciali ma non indica esplicitamente quale valore dell’appalto assumere come base di calcolo, rimettendo alla regola generale della proporzionalità rispetto all’oggetto e all’entità dell’appalto.
- La soluzione offerta dal MIT
Il MIT ha evidenziato che:
- L’inserimento dell’opzione di proroga nei documenti di gara comporta che il valore dell’appalto da considerare sia quello comprensivo del valore della proroga stessa.
- Ciò vale sia per il calcolo del valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, sia – per coerenza sistematica e principio di proporzionalità – per la determinazione dei requisiti speciali ex art. 100.
In sostanza, quando la documentazione di gara prevede espressamente l’opzione di proroga, i requisiti speciali di partecipazione devono essere rapportati al valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale periodo aggiuntivo oggetto della proroga.
Viceversa, in assenza di previsione di proroga negli atti di gara, i requisiti dovranno essere commisurati al solo valore contrattuale posto a base di gara (nel caso di specie, alla singola annualità).
- I principi a fondamento della posizione ministeriale
Il MIT ha fondato tale orientamento su due pilastri:
- Il principio di proporzionalità dei requisiti rispetto all’oggetto dell’appalto, previsto dall’art. 100 del Codice, che impone di calibrarli sulla reale entità della prestazione complessivamente affidata.
- Il fatto che l’opzione di proroga, se inserita nella lex specialis, costituisce a tutti gli effetti parte dell’impegno contrattuale che l’operatore si assume, incidendo sul dimensionamento economico e organizzativo della commessa.
- Considerazioni operative per le stazioni appaltanti
Per le stazioni appaltanti, il parere MIT n. 3633 del 2025 ribadisce la necessità di:
- Stimare correttamente il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, includendo fin dalla fase di progettazione le opzioni e le proroghe programmate.
- Rapportare i requisiti speciali di partecipazione a tale valore complessivo, in modo da garantire l’adeguatezza dei concorrenti rispetto alla dimensione complessiva del contratto che potrà derivarne.
- Rispettare altresì le soglie di cui all’art. 100, comma 4, per i lavori, avendo riguardo alla necessità o meno di richiedere ulteriori attestazioni SOA, sulla base del valore così determinato.
- Conclusioni
Il Parere MIT n. 3633 del 23 giugno 2025 fornisce un chiarimento rilevante che rafforza l’impostazione sistematica del Codice: la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve avvenire avendo riguardo al valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni di proroga, qualora queste siano previste negli atti di gara.
Ciò assicura un corretto bilanciamento tra le esigenze della stazione appaltante di selezionare operatori qualificati e la tutela del principio di proporzionalità sancito dal legislatore europeo e nazionale.
A cura della Redazione di TuttoGare PA, 08/07/2025

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