Le previsioni dei protocolli di legalità, solo se configurano specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee a integrare le fattispecie di esclusione previste dal Cod...

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La parte appellante ha contestato la posizione di Ingegnere sottoscrittore di un contratto di “incarico d’opera professionale Direttore Tecnico”. L’aggiudicatario avrebbe indicato in sede di offerta tecnica l’Ingegnere quale project manager della commessa spendendo l’esperienza professionale da costui maturata, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico e della formulazione dell’offerta.

Poiché l’ingegnere sarebbe stato rinviato a giudizio con decreto del GIP per la fattispecie di reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), oltre che essere stato interessato dalla misura cautelare degli arresti nel 2016, ne conseguirebbe la violazione delle clausole del protocollo di legalità.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 12/05/2022, n. 575 respinge l’appello:

Del resto l’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che le stazioni appaltanti “possono” prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Pertanto, le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012, solo laddove configurino specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal d. lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2021 n. 425), nel rispetto della base legislativa richiesta dall’art. 23 Cost.

Nei patti di integrità, agli obblighi comportamentali che, pur trovando la propria fonte nella clausola di leale collaborazione e nel principio di buona fede, oltre che nella normativa antimafia e dei contratti pubblici, sono circostanziati in modo tale da rendere agevole il relativo accertamento, si ricollegano conseguenze sfavorevoli in caso di violazione degli impegni assunti.

L’assunzione volontaria non solo degli specifici doveri comportamentali ivi previsti ma anche della sottoposizione alle conseguenze sfavorevoli ivi indicate consente all’Amministrazione di esercitare con agilità i poteri di accertamento (facilitati dalla tipizzazione degli impegni assunti) e i poteri di irrogazione delle conseguenze sfavorevoli (anche queste specificamente indicate).

Nel caso di specie invece non è indicata nella documentazione di gara la portata escludente della relativa violazione, né l’accettazione di dette (asserite) conseguenze.

Ciò è sufficiente a dimostrare l’inapplicabilità alla controversia de quo dell’istituto dell’esclusione procedimentale in caso di violazione del protocollo di legalità.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/05/2022 di Roberto Donati

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