La distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto

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La distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto: mentre la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.

Lo ribadisce Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 29/12/2025, n. 8510:

21. Invero, la linea di confine tra rinnovo e proroga di contratto pubblico risiede nella nuova negoziazione (nel caso di rinnovo) con il medesimo soggetto, che può concludersi anche, come nel caso in esame, con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; viceversa, la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario.

 
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22. Dunque, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017), essendo la proroga tecnica strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, quale strumento necessario per assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

23. Una volta scaduto un contratto, quindi, l’Amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3391/2008).

24. Dunque, la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto: mentre la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (Consiglio di Stato sez. V, 16 febbraio 2023, n.1635).

25. Pertanto, la proroga tecnica deve intervenire antecedentemente alla scadenza del contratto, per una sola volta, e limitatamente al periodo necessario per l’indizione e la conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica.

26. Tale proroga deve essere programmata comunque con congruo anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto non costituendo, quest’ultima, circostanza imprevedibile ed eccezionale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. V. sent. n. 1392/2020 e Tar Sicilia, Catania, sez. III, sent. 3392/2021).

27. Tali conclusioni sono condivise anche dall’ANAC (delibera n. 576 del 28 luglio 2021).

28. Alla luce di quanto sopra osservato, va annullata, in quanto illegittima, la delibera impugnata tenuto anche conto che la stessa è stata disposta dopo la scadenza del contratto; che è preceduta da altre due proroghe contrattuali disposte senza dare avvio alla nuova procedura di gara; che obbliga comunque la ricorrente ad erogare il servizio fino all’effettivo subentro del nuovo appaltatore; che comunque non è dimostrato che i ritardi nell’indizione della nuova gara non siano imputabili all’Amministrazione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/12/2025 di Roberto Donati

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