La formula matematica “P=20 x Rmax/Rx” viola il principio di proporzionalità
La formula matematica “P=20 x Rmax/Rx” viola il principio di proporzionalità, perché non determina un’apprezzabile differenza di punteggio tra offerte economiche, che offrono ribassi notevolmente distanti tra loro, con l’attribuzione a tali offerte, di importi sensibilmente differenti tra loro (nell’ordine di oltre 200.000 Euro), di punteggi molto vicini al punteggio massimo di 20 punti, prestabilito dal bando di gara.
Questo quanto stabilito da Tar Basilicata, Sez. I, 29/12/2025, n. 594, che annulla l’aggiudicazione e la legge di gara:
Deve essere quindi esaminata la domanda subordinata che si articola sulla base di due differenti profili: risulta dirimente la doglianza con la quale è stata dedotta l’illogicità del suddetto paragrafo del bando di gara, intitolato “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”, perché alla controinteressata XXX S.r.l., a fronte del ribasso del solo 1,11%, sono stati attribuiti 17,08 punti, cioè solo 2,92 punti in meno del prestabilito punteggio massimo di 20 punti per la valutazione dell’offerta economica (assegnato alla prima classificata YYY S.r.l. per il ribasso del 15,53%), mentre alla ricorrente ZZZ S.r.l., che ha offerto il ribasso del 14%, di molto superiore a quello offerto dalla XXX S.r.l., sono stati assegnati 19,64 punti, cioè soli 2,56 punti in più rispetto al punteggio, riportato dalla controinteressata XXX S.r.l..
Infatti, sebbene il nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 36/2026 non prevede più l’obbligo di valutare le offerte economiche, applicando il criterio matematico della cd. interpolazione lineare (cfr. Allegato G al DPR n. 207/2010), mediante l’attribuzione alla migliore offerta del punteggio massimo (nella specie, 20 punti) ed alle altre offerte un punteggio intermedio tra 0 (zero), che va assegnato ad un’eventuale offerta pari all’importo a base di gara, ed il punteggio massimo assegnabile, va rilevato che il vigente l’art. 108 D.Lg.vo n. 36/2023, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, al comma 7:
-nel primo periodo statuisce che il bando indica “i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”;
-nel quinto periodo richiama “i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.
Pertanto, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione del criterio di valutazione delle offerte economiche, deve ritenersi che, nella specie, l’impugnata formula matematica “P=20 x Rmax/Rx” viola il principio di proporzionalità, perché non determina un’apprezzabile differenza di punteggio tra offerte economiche, che offrono ribassi notevolmente distanti tra loro, con l’attribuzione a tali offerte, di importi sensibilmente differenti tra loro (nell’ordine di oltre 200.000 Euro), di punteggi molto vicini al punteggio massimo di 20 punti, prestabilito dal bando di gara.
Dalla predetta violazione del principio di proporzionalità discende che la procedura aperta di cui è causa va interamente annullata, con la conseguente ripetizione della gara in questione.
Al riguardo, va rilevato che, in ogni caso, il Giudice Amministrativo non può procedere ad un’operazione di ortopedia del procedimento di evidenza pubblica, applicando, in sostituzione dell’illegittima formula matematica prevista dal bando di gara, un altro criterio di valutazione delle offerte economiche; tale operazione oltre ad invadere il campo riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione, comporterebbe anche la violazione del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti, oltre a quello dell’affidamento in quanto deve presumersi che tutti i partecipanti alla gara in questione abbiano articolato le offerte economiche, tenendo conto della formula matematica, prevista dal bando di gara, che consentiva di ottenere un punteggio alto anche nel caso di un ribasso modesto, e perciò si sono concentrati maggiormente nella formulazione dell’offerta tecnica.
Pertanto, deve ritenersi che risulta necessario ripetere la gara in esame, previa riformulazione della lex specialis.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/12/2025 di Roberto Donati

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