Progettista indicato: non sostituibile se ha contribuito al punteggio tecnico
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Il ricorrente contesta la ritenuta impossibilità di sostituzione del progettista indicato, siccome privo del requisito di capacità economica e finanziaria, in luogo della sua esclusione automatica, assumendo la possibilità di sostituzione del progettista incaricato della sola progettazione nell’appalto integrato.
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T.A.R. Puglia, I, 10 febbraio 2025, n. 186 respinge il motivo di ricorso, e conviene con l’Amministrazione, la quale aveva rappresentato che la sostituzione del progettista non fosse ammissibile nel caso di specie, in quanto comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta, rilevando che non solo l’offerta tecnica è stata sottoscritta dal progettista indicato ma ha conseguito un punteggio che è stato attribuito anche in virtù del progettista indicato (cfr. CdS n. 9923/22). A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio per la progettazione e realizzazione di opere analoghe all’oggetto di gara. I servizi analoghi valutati sono stati svolti dal progettista indicato.
Secondo il Collegio, nella gara de qua, il progettista designato ha concorso alla formazione dell’offerta tecnica nonché alla valutazione dell’offerta del concorrente e che non sono applicabili alla fattispecie concreta in esame gli invocati principi giurisprudenziali, affermati – invece – in relazione alla impossibilità che la sanzione espulsiva, inerente al professionista indicato per la progettazione esecutiva, comporti l’esclusione del concorrente che, in tal caso, può sostituire il professionista esterno.
Più nello specifico il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie concreta in esame, la sostituzione del progettista, cui sono riferite attività espressamente valutate e quotate dalla Commissione di gara, riverbererebbe effetti distorsivi, diretti e immediati sulla procedura di gara, considerata la conseguente relativa modifica dell’offerta tecnica, dovendo poi attribuirsi punteggi premiali a un concorrente che riguardano il progettista sostituito o – viceversa – consentire eventualmente al “nuovo” progettista di dimostrare, a gara conclusa, le progettazioni analoghe valutabili dalla Commissione, con evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/02/2025 di Elvis Cavalleri
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