In fase di verifica dell’anomalia il RUP può avvalersi del progettista e direttore lavori!

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La ricorrente lamenta l’illegittimità del procedimento di verifica di congruità dell’offerta per incompetenza del soggetto procedente, essendo stato, a suo avviso, esperito dal progettista e Direttore Lavori, anziché dal RUP.

Il bando di gara, in ogni caso, non concedeva al RUP la facoltà di avvalersi di un ausilio esterno per affrontare questioni connotate da particolare difficoltà tecnica.

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 29/06/2022, n. 303 respinge il ricorso:

La decisione assunta dalla stazione appaltante sfugge, come poc’anzi anticipato, ai vizi denunciati dalla società ricorrente.

E’, innanzitutto, privo di pregio il primo motivo di impugnazione.

Al riguardo, pare, invero, sufficiente ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, “nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784).

Nel caso di specie, consta pacificamente che le valutazioni in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta siano state svolte dal RUP, ancorché avvalendosi del supporto tecnico dell’esperto esterno e, segnatamente, del progettista e direttore lavori incaricato ovvero recependo, ritenendoli condivisibili, gli esiti del giudizio dal medesimo formulato, come si ritrae dal verbale di verifica di congruità dell’offerta dd. 04.04.2022 (all. 18 fascicolo doc. Comune) e dalla successiva determinazione dirigenziale n. 496 dd. 21.04.2022 (all. 19 fascicolo doc. citato), che ne ha preso atto, provvedendo all’esclusione della ricorrente e all’adozione di conseguenti disposizioni funzionali all’aggiudicazione della gara.

Circa la dedotta illegittimità del coinvolgimento del progettista/direttore lavori nelle valutazioni eminentemente tecniche prodromiche al giudizio in questione, paiono, inoltre, mutuabili le autorevoli considerazioni svolte dalla V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3646 del 24 luglio 2017 in relazione ad una fattispecie connotata da significative affinità con quella ora in esame, alle quali tutte si rinvia, sottolineando, in ogni caso, che:

– la terzietà non viene assolutamente in discussione, dal momento che il progettista/D.L. non ha supportato il RUP per valutare la bontà del progetto posto a base di gara, ma la rispondenza dell’offerta della ricorrente ai parametri ivi formulati;

– la norma di cui all’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, analogamente a quella di cui al previgente art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 – in disparte ogni considerazione in ordine alla sua effettiva pertinenza al caso in esame (ovvero aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso) – introduce, in ogni caso, una specifica causa di incompatibilità tra l’assunzione delle funzioni e/o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e la nomina a membro della commissione chiamata a individuare la migliore offerta, ma nulla dispone riguardo al responsabile unico del procedimento, la cui attività (e quella degli esperti esterni di cui eventualmente si avvale) è distinta da quella dei commissari di gara.

Il motivo scrutinato va, in definitiva, disatteso.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/06/2022 di Roberto Donati

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