“Agente modello”: l’operatore che partecipa alle gare ha precisi doveri di diligenza

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Nel respingere il ricorso avverso l’iscrizione nel casellario informatico con applicazione della sanzione pecuniaria, irrogata da ANAC, il Tar Lazio evidenzia come il comportamento dell’impresa debba essere valutato secondo i parametri civilistici della colpa (“intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di “diligenza” che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell’attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell’agente modello”).

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Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 16/03/2024, n. 5323:

7. Quanto all’elemento soggettivo deve ritenersi corretta la valutazione espressa dall’ANAC che ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente l’elemento psicologico in termini di colpa grave.

7.1. In proposito si osserva che il fatto che la condotta della ricorrente – che ha omesso di dimostrare l’effettiva disponibilità dei mezzi come imposto dalla legge di gara, nonostante richiesti dalla legge di gara e dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio – integra all’evidenza l’elemento soggettivo richiesto. xxx s.r.l., infatti, va ascritta alla categoria di “agente modello” – operatore economico che partecipa, in qualità di concorrente, a procedure di evidenza pubblica e che, conseguentemente, conosce (o dovrebbe conoscere) con il grado di diligenza richiesto agli operatori professionali del settore di riferimento, la necessità di dimostrare i requisiti per l’affidamento della gara cui ha partecipato.

7.2. Correttamente, quindi, l’ANAC ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico posto che “tale condotta (ndr. il non aver dimostrato il possesso dei requisiti richiesti) non risulta conforme ai parametri di diligenza richiesti ad un soggetto che partecipa a procedure di gara pubbliche, avendo impedito all’Ente comunale di poter accertare il pieno possesso dei requisiti oggetto di contestazione.” (si veda pag. 4 della delibera impugnata).

Deriva, pertanto, anche l’infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta che l’Anac avrebbe acriticamente e con automatismo ritenuto la ricorrente responsabile di quanto ascrittole.

Avuto riguardo al parametro dell’agente modello, tenuto conto del modello civilistico di responsabilità (“intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di “diligenza” che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell’attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell’agente modello” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, n. 02537/2024 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8055), infatti, è stato adeguatamente motivato che, parametrando la condotta a quella che avrebbe dovuto assumere l’agente modello, sarebbe stato esigibile da parte della ricorrente la dimostrazione, mediante trasmissione della documentazione richiesta, del possesso dei requisiti anche per l’espletamento del servizio di spala neve.

8. Dalle considerazioni che precedono deriva, quindi, il rigetto del ricorso.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/03/2024 di Roberto Donati

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