Secondo l’ANAC la previsione desta qualche perplessità, in quanto:
non precisa su che base, regionale, provinciale o altro, vada considerata diversa la dislocazione territoriale, e sembra dunque destinata a causare disomogeneità in fase applicativa, inoltre, introducendo limitazioni di tipo territoriale, rischia di essere produttiva di quegli stessi effetti discriminatori ratione loci che – con consolidato orientamento – la giurisprudenza (e la stessa Autorità) censurano in quanto lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza.
L’autorità suggerisce, pertanto, di rivalutare l’attuale formulazione, al fine di maggiore chiarezza e precisa che alla procedura negoziata delineata dalla disciplina in deroga rimangono applicabili, come anche all’affidamento diretto, le Linee Guida n.4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell’art. 36 del Codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto.
A cura di appaltinforma.it del 21.08.2020 - autore Alessandro Vetrano
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